Riforma professioni, lo schema di DPR approvato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri n. 35 del 15 giugno 2012 ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall'articolo...

19/06/2012
Il Consiglio dei Ministri n. 35 del 15 giugno 2012 ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.

Il provvedimento, atteso da tempo, riguarda tutte le professioni ordinistiche (escluse quelle sanitarie) ed è diviso in 4 parti:
  • il Capo I che riguarda le disposizioni generali applicabili a tutte le professioni regolamentate;
  • il Capo II che tratta esclusivamente le disposizioni concernenti gli avvocati;
  • il Capo III inerente le disposizioni concernenti i notai;
  • il Capo IV che contiene la disciplina transitoria, le abrogazioni ed l'entrata in vigore del DPR.
La parte riguardante le disposizioni generali applicabili a tutte le professioni regolamentate, e quindi anche alle professioni tecniche, contiene misure riguardanti:
  • l'accesso ed esercizio dell'attività professionale (art. 2);
  • l'albo unico nazionale (art. 3);
  • i principi di libera concorrenza e di pubblicità informativa (art. 4);
  • l'assicurazione professionale (art. 5);
  • le norme per il conseguimento del tirocinio obbligatorio per l'accesso alle professioni (art. 6);
  • i criteri per la formazione continua del professionista (art. 7);
  • l'incompatibilità dell'attività professionale con le attività che ne pregiudicano l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico (art. 8);
  • le disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate (art. 9).

Con l'entrata in vigore del DPR saranno abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'articolo 3, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 138 del 2011.

Il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
"Siamo contenti che si sia arrivati in fondo a una questione decennale, anche se aspettiamo di vedere il testo". Con queste parole, il Presidente del CNAPPC, Leopoldo Freyrie, ha commentato il DPR. "Ci auguriamo - ha continuato il Presidente degli Architetti Italiani - che i contenuti siano adeguati alle nostre aspettative, per ora non possiamo fare altro che aspettare di vedere il testo".

Il commento degli Agrotecnici
Duro è il commento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati che in prima battuta contestano il modus operandi che ha portato alla definizione del DPR. Gli Agrotecnici hanno, infatti, rilevato come, nonostante la massima disponibilità delle professioni, il Governo, senza neanche mettere a conoscenza chi da mesi aveva lavorato per la realizzazione di una proposta condivisa, ha pubblicato il DPR di riforma delle professioni, saltando finanche il naturale passaggio al pre-Consiglio dei Ministri.

Una nota degli Agrotecnici ha chiarit, diversamente, ad esserne maggiormente danneggiati sarebbero stati gli Ordini stessi (che vedrebbero decadere, a partire dal 13 agosto, parti rilevanti dei propri ordinamenti), insieme ai cittadini (che si vedrebbero privati di importanti strumenti di tutela, non essendo più possibile per gli Ordini sanzionare professionisti infedeli).

Di seguito le maggiori criticità evidenziate dagli Agrotecnici:
  1. Sparisce la definizione di "professione intellettuale", che aveva sin qui trovato una propria connotazione precisa, ed il DPR ne vira la definizione in "professione regolamentata", inoltre estendendola non solo agli iscritti negli Albi, per i quali è richiesto l'esame di Stato abilitante, ma anche agli iscritti in un qualunque "registro od elenco tenuto da amministrazioni o enti pubblici".
  2. Il DPR viene così ad applicarsi ad un amplissimo ed indefinito numero di soggetti, molto oltre la platea degli iscritti agli Albi professionali, producendo una confusione senza precedenti. Infatti, ad esempio, con questa formulazione, il DPR si applica identicamente tanto agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti quanto ai soggetti iscritti nell'elenco degli Esperti del ruolo tributi tenuto dalla Camera di Commercio; si applica identicamente ad un laureato in Scienze agrarie iscritto all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati così come ad un soggetto privo di qualunque titolo specifico ed iscritto all'Elenco degli Assaggiatori di Olio d'Oliva.
  3. Che vengano "confusi" i professionisti ordinistici con soggetti diversi emerge indirettamente anche dall'art. 5 del DPR, riferito all'assicurazione professionale, il quale prevede, oltre agli Ordini, anche "Associazioni professionale" (che sono una figura estranea al sistema istituzionale ordinistico) fra i soggetti giuridici che possono contrarre polizze collettive.
  4. Ma è l'articolo 6, sul tirocinio professionale a destare maggiore preoccupazione, sia per la tecnica legislativa utilizzata che per il mancato coordinamento con la normativa pre-vigente; nell'insieme l'art. 6 del Decreto sembra spingersi ben oltre quanto previsto della legge n. 148/2011 e, nel dettare norme imperative, viene a confliggere con le disposizioni presenti nei vari ordinamenti professionali, creando una condizione di preoccupante conflitto.
  5. Con l'art. 3 della legge n. 148/2011 il legislatore si proponeva di ridurre e facilitare i tirocini e di consentirne lo svolgimento anche con modalità alternative a quelle tradizionali (ad esempio prevedendoli nell'ambito del percorso di studi universitario), ma il Decreto in parola, affetto dall'insanabile vizio del mancato coordinamento con le disposizioni precedenti, fallisce clamorosamente l'obiettivo. Qualche esempio, riferito all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, sarà utile a dimostrare l'affermazione:
    • l'art. 1 comma 2 della legge 6 giugno 1986 n. 251, istituitiva dell'Albo professionale degli Agrotecnici, prevede che i giovani praticanti possano svolgere il tirocinio presso "un agrotecnico iscritto all'Albo da almeno un triennio"; al contrario il comma 3 dell'art. 6 del Decreto in esame eleva l'anzianità di iscrizione a cinque anni, riducendo così il numero dei professionisti presso il quale il tirocinio stesso può essere svolto;
    • l'attuale Regolamento del tirocinio di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato consente di svolgere il percorso formativo, attualmente della durata di 18 mesi, anche interamente presso Università, Istituti Agrari, Enti ed Associazioni, previa convenzione con l'Albo; al contrario il comma 4 dell'articolo 6 del Decreto limita questa possibilità a soli 6 mesi, così rendendo più difficile e più complicato lo svolgimento del tirocinio;
    • l'attuale Regolamento del tirocinio di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato ammette a svolgerlo anche il dipendente pubblico in regime di part-time (non superiore al 50% del tempo di lavoro), e ciò nella considerazione che un pubblico dipendente in tale condizione è ammesso dalla legge a svolgere l'attività libero-professionale; al contrario l'art. 5, comma 5 del Decreto impedisce -illogicamente- al pubblico dipendente in regime contrattuale di part-time di poter svolgere il tirocinio di fatto così inibendogli (in violazione dell'art. 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662) l'accesso all'attività libero-professionale;
    • l'art. 6 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 consente lo svolgimento del tirocinio professionale "in tutto od in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università e con gli Istituti di istruzione secondaria". L'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha fin dall'inizio condiviso e decisamente applicato questa disposizione, tanto che oggi sono 133 i corsi di laurea convenzionati con l'Albo e sono ben 75 gli Istituti Agrari analogamente convenzionati, nei quali i 18 mesi di tirocinio obbligatorio vengono per gran parte ovvero totalmente svolti durante il normale percorso di studi. Al contrario il comma 4 dell'art. 6 limita, senza alcuna apparente logica, il tirocinio svolto in concomitanza del percorso di studi a soli sei mesi obbligando quindi migliaia di praticanti ad allungare di un anno il percorso per l'esame di Stato abilitante, che è il contrario esatto di quanto si prefiggeva il legislatore con l'art. 3 della legge n. 148/2011;
    • il fatto inoltre che non sia più possibile stipulare convenzioni direttamente fra gli Ordini professionali, le Università e gli Istituti secondari, (ma si debba transitare necessariamente da una "Convezione quadro" con il Ministero della Giustizia) lede irragionevolmente l'autonomia legislativamente attribuita a questi soggetti e moltiplica inutilmente agli adempimenti burocratici.
  6. Totalmente negativo anche il giudizio al comma 9 dell'art. 6 del Decreto, che impone ai praticanti lo svolgimento di un corso di formazione minima di 6 mesi; questi corsi anche per la loro durata, non potranno essere gratuiti, costringendo i giovani praticanti ad assumersene i relativi costi, di certo non indifferenti. La circostanza poi che i corsi possano essere svolti anche da soggetti diversi dai Collegi ed Ordini ipotizza il nascere di un fiorente mercato della formazione a pagamento, un nuovo business tutto a spese dei giovani praticanti. I corsi inoltre prevedono un esame finale innanzi ad una Commissione composta anche da docenti universitari, che avrà a sua volta costi non indifferenti (ovviamente tutti a carico dei tirocinanti) e che pare un'assurda ripetizione dell'esame di Stato abilitante che i giovani praticanti dovranno subito dopo affrontare.
  7. Appare infine bizzantina la soluzione adottata per lo svolgimento dell'attività disciplinare dei Consigli Nazionali, dove il nuovo "Consiglio di disciplina" sarà di fatto composto dai soggetti che hanno concorso, perdendo, il ruolo di Consigliere nazionale. Dunque la lista "politicamente" autogestita al Consiglio in carica si troverà ad essere nominata nel ruolo di Collegio giudicante la disciplina ordinistica, il che non pare esattamente il massimo come esempio di terzietà.

Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi, dopo aver preso atto dell'inutilità di qualunque dialogo con il Ministro Paola Severino, ha precisato che interverrà nelle sedi parlamentari ed al Consiglio di Stato per chiedere che vengano eliminate le disposizioni che eccedono la delega concessa al Governo, che confliggono con la precedente legislazione e quelle anacronistiche, che rendono più difficile il percorso che i giovani devono seguire per accedere alla professione. Ed ove non vengano apportate le necessarie modifiche, il provvedimento una volta pubblicato, sarà impugnato innanzi al TAR Lazio.
Il Presidente Orlandi chiederà inoltre l'intervento dell'ANTITRUST, ad esso segnalando tutte le disposizioni che allungano irragionevolmente la durata del tirocinio professionale od impediscono l'esercizio della professione.

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