Qualificazione imprese: Nuove modifiche al Regolamento del Codice dei contratti con conversione automatica dei certificati lavori

La Camera dei Deputati nella seduta di ieri ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, ...

18/07/2012
La Camera dei Deputati nella seduta di ieri ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione".
Il decreto-legge n. 73/2012, approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati ed in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, interviene su alcune disposizioni dell'art. 357 del D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, con la finalità di prorogarel'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.

Il problema è nato con il nuovo Allegato A del Regolamento n. 207/2010 che ha modificato talune categorie di opere generali (OG) e di opere specializzate (OS) sulla base delle quali sono qualificate le imprese esecutrici di lavori pubblici mediante attestazione SOA (società organismi di attestazione).
Le proroghe dei termini previsti nel decreto sono volte a superare, mediante il prolungamento del periodo a loro disposizione, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nel riemettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie modificate dal Regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti con riferimento alle vecchie categorie, rilasciati nella vigenza della precedente normativa di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Nel dettaglio, con la nuova formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, viene inserita una proroga di 180 giorni (fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall'art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25 ed una proroga di un anno (vale a dire fino all'8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 357, comma 5, che è obbligatoria per le grandi opere.

Del tutto nuovo il comma 3 dell'articolo 1 con cui vengono riscritti i commi 12 e 14 dell'articolo 357 del Regolamento e vengono aggiunti allo stesso i comma 12-bis e 21-bis.
Con le novità della nuova versione del comma 3, è stata introdotta una disciplina da applicare alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8, che sono state modificate dal Regolamento e viene consentito, nel dettaglio, l'utilizzazione delle attestazioni rilasciate nella vigenza della precedente normativa nelle categorie delle opere precedentemente citate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle corrispondenti categorie modificate dal Regolamento OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7.
Viene, anche, prevista l'utilizzazione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati nella vigenza della precedente normativa ai fini della qualificazione nelle corrispondenti nuove categorie (cd. conversione automatica).
Anche per la categoria OG 11 (impianti tecnologici) rilasciata nella vigenza della precedente normativa viene prevista l’utilizzabilità ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria di cui all'Allegato A del Regolamento n. 207/2010 con la condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20%), OS28 (40%) e OS30 (40%).

La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori è prevista solo nei casi in cui l'impresa interessata abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale (il decreto specifica le tipologie di lavori per le quali può richiedersi la riemissione). Si prevede, infine, con l’inserimento nell’articolo 357 del regolamento del comma 21-bis, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall’art. 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

Riteniamo di fare cosa gradita allegando alla presente il testo del Regolamento n. 207/2010 coordinato con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 73/2012.

A cura di Paolo Oreto
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