Avvalimento: Differenza di vedute tra Autorità LLPP e Consiglio di Stato

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione n. 2 dell'1 agosto 2012 e precisamente nel paragrafo ...

30/10/2012
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione n. 2 dell'1 agosto 2012 e precisamente nel paragrafo 3.1 della stessa aveva precisato che "Sono emerse in giurisprudenza opinioni contrastanti sull'ammissibilità del ricorso all'avvalimento per quanto concerne la certificazione di qualità. Sul punto, si ritiene di confermare la posizione già espressa dall'Autorità nel senso dell'inammissibilità del ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità" riconoscendo ad essa la natura di requisito soggettivo e non tecnico-organizzativo.

Di opposto avviso, oggi il Consiglio di Stato, sezione quinta, che con la sentenza del 23 ottobre 2012, n. 5408 ha affrontato nuovamente la questione dell'utilizzabilità dell'istituto dell'avvalimento (il cosiddetto "prestito" dei requisiti previsto dall'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) rispetto alla certificazione di qualità aziendale.
Il giudici di Palazzo Spada nella ciatata sentenza, partendo dall'analisi della portata generale dell' articolo 49 del Codice dei contratti pubblici che "è molto ampia e non prevede alcun divieto, sicché ben può l'avvalimento riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico” aderiscono, di fatto, all'orientamento giurisprudenziale che ritiene suscettibile di avvalimento da un'impresa ad altra, il requisito della certificazione di qualità del sistema aziendale.
In altre parole per il Consiglio di Stato la certificazione di qualità ha la sua ragione d'essere nella valorizzazione degli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, e quindi deve essere considerata "anch'essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un'impresa".

Il Collegio ha affermato che la certificazione di qualità del sistema aziendale è riconducibile ai requisiti di capacità tecnica dell'imprenditore, e di conseguenza la coerenza di un avvalimento sul citato requisito non diversamente che su altri requisiti tecnici precisando che "la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un’impresa, assicurando che l’impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto".

In sintesi, il Consiglio di Stato afferma che tutti i requisiti di capacità tecnico, economica e professionale rientrano nella categoria dei requisiti che possono essere oggetto di avvalimento e quand’anche, poi, la “certificazione di qualità” riguardasse una qualità soggettiva dell’impresa, ugualmente potrebbe essere oggetto di avvalimento, rientrando tra i requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, attesa la sua portata generale.
Peraltro, precisano i Giudici, un'interpretazione restrittiva delle disposizioni in materia di avvalimento si porrebbe, peraltro, in contraddizione con la finalità dell’istituto di incentivare la concorrenza, agevolando l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti.

A cura di Paolo Oreto
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