Riforma Professioni e Architetti: Approvato il Regolamento per i Consigli di disciplina

In riferimento a quanto previsto all'articolo 8 del Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) rubricat...

28/11/2012
In riferimento a quanto previsto all'articolo 8 del Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) rubricato "Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie" ed, in particolare all'ultimo periodo del comma 3 in cui viene precisato che "I criteri base ………………. sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante", il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. ha recentemente adottato il Regolamento che è composto dai seguenti 7 articoli:
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Consigli di disciplina
- Art. 3 - Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica
- Art. 4 - Nomina
- Art. 5 - Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
- Art. 6 - Disposizioni transitorie
- Art. 7 - Pubblicità ed entrata in vigore

Il Regolamento proposto dal Consiglio Nazionale è stato approvato con piccole modifiche dal Ministro della Giustizia e sarà pubblicato tra breve sulla Gazzetta ufficiale In particolare, i Consigli di disciplina degli Architetti, il cui compito è quello di valutare in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo, sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli. Nei Consigli di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri, la cui assegnazione è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina.

Come previsto dalla normativa, i Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa cd operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

I componenti dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Consiglio dell'Ordine.

Per poter partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina, gli iscritti devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La domanda, a cui va allegato un breve curriculum vitae redatto su apposito modello predisposto dall'Ordine, deve essere presentata in forma scritta e deve contenete l'autocertificazione di assenza di cause di incompatibilità ed il possesso dei seguenti requisiti:
  • iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni;
  • non avere legami di parentela o affinità entro il III grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
  • non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
  • non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 20 11, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
  • essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

Posto che almeno i due terzi dei componenti dei singoli Consigli di disciplina deve essere iscritto all'albo degli Architetti P.P.C., il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'albo. La scelte dei soggetti esterni va effettuata tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti da almeno 5 anni all'albo degli Avvocati , dei Notai, dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi, con comprovata esperienza in materi a di ordinamento professionale;
- esperti in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
- magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.

Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

DPR n. 137/2012