IVA per Cassa: dall'Agenzia delle Entrate un depliant informativo

Come è ormai noto a tutti, l'1 dicembre 2012 è entrata in vigore la nuova "IVA per Cassa" (Cash Accounting) che, come definito dal Decreto Ministero dell'Eco...

23/01/2013
Come è ormai noto a tutti, l'1 dicembre 2012 è entrata in vigore la nuova "IVA per Cassa" (Cash Accounting) che, come definito dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2012 recante "Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ha rimpiazzato il precedente regime, disciplinato dall'articolo 7 del Dl 185/2008, abrogandolo, prevedendo il differimento all'atto del pagamento dei corrispettivi dell'esigibilità dell'imposta dovuta dal soggetto che eroga un servizio o cede un bene. Stesso discorso per la detrazione che questo soggetto può esercitare solo a partire dal momento in cui paga l'IVA al proprio fornitore.

Al fine di fornire ulteriori chiarimenti e dopo il vademecum pubblicato il 26 novembre 2012 (clicca qui), l'Agenzia ha recentemente reso noto un Depliant Informativo che in pochi punti e con un linguaggio chiaro e semplice fornisce le caratteristiche principali del nuovo regime.

Cos'è l'Iva per cassa
È il nuovo regime facoltativo, in vigore dall'1 dicembre 2012, che prevede il versamento dell'Iva sulle vendite solo al momento dell'effettivo incasso del corrispettivo (e non al momento dell'effettuazione dell'operazione) e la conseguente detrazione sugli acquisti solo al momento dell'effettivo pagamento. L'imposta diventa, comunque, esigibile e detraibile trascorso un anno dall'operazione. Questo limite non vale, per le vendite, se cliente, nel frattempo, è sottoposto a una procedura concorsuale (per es. il fallimento).

Come chiarito all'interno del Depliant, in caso di ricezione di una fattura con l'indicazione "operazione Iva per cassa" può detrarre subito l'imposta, anche se non l'ha pagata, a meno che non abbia scelto, a sua volta, lo stesso regime.
È possibile aderire al regime dell'IVA per cassa se:
  • nell'anno solare precedente è stato realizzato un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro;
  • non si vende solo a privati, ma si cedono beni o si prestano servizi a soggetti che, a loro volta, esercitano un'attività d'impresa, arte o professione;
  • non ci si avvale esclusivamente di un regime speciale Iva (per es. il regime del margine).
Nel caso di inizio attività, è possibile scegliere il regime dell'IVA per cassa se si prevede un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.

Quando e come
Per aderire al regime non occorre alcuna comunicazione preventiva. Infatti, la scelta si deduce dal comportamento adottato nella liquidazione periodica dell'imposta: se hai seguito le regole del nuovo regime si intende esercitata (comportamento concludente). L'opzione vale dall'1 gennaio dell'anno in cui vengono applicare le nuove regole (o dalla data di inizio attività) e vincola a rimanere nel regime almeno per tre anni. Dopo questo periodo, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca.

Si esce dal regime
  • se viene superato il limite di 2 milioni di euro di volume d'affari (in questo caso si esce dal regime a partire dal mese successivo al superamento del limite);
  • in caso di revoca dell'opzione (esercitabile dopo il triennio o in uno degli anni successivi al primo triennio)
Operazioni escluse dal regime dell'IVA per cassa
  • le operazioni attive:
    • effettuate in ambito di regimi speciali Iva (tra cui, il regime per l'agricoltura, l'agriturismo, le agenzie di viaggi, quello del margine per beni usati);
    • nei confronti di privati, di contribuenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni e di quelli che assolvono l'imposta con il metodo dell'inversione contabile (reverse charge);
    • ad esigibilità differita (per esempio, le forniture allo Stato e agli enti pubblici, le cessioni di prodotti farmaceutici);
    • per le quali non va indicata l'Iva in fattura (cessioni intracomunitarie, esportazioni)
  • e queste operazioni passive:
    • importazioni di beni;
    • acquisti intracomunitari di beni;
    • estrazione di beni da depositi Iva;
    • acquisti di beni e servizi soggetti all'imposta secondo il metodo dell'inversione contabile (reverse charge);
È importante ricordare di escludere le operazioni già liquidate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si è esercitata l'opzione.

Regole per chi ha deciso di passare all'IVA per cassa
  1. per il 2012 (anno di prima applicazione), il regime si applica alle operazioni effettuate dall'1 dicembre 2012;
  2. fatturare e registrare secondo le regole ordinarie;
  3. specificare sulle fatture emesse che si tratta di un'operazione "Iva per cassa" e indicare la norma (art. 32-bis del Dl 83/2012) che ha istituito il regime;
  4. computare l'Iva sulle operazioni attive nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di incasso del corrispettivo, o a quello in cui scade il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione. Se si incassa solo una parte del corrispettivo, versare la relativa imposta in proporzione al rapporto tra la somma incassata e il corrispettivo totale;
  5. detrarre l'Iva sugli acquisti quando si paga il relativo corrispettivo o, comunque, decorso un anno dall'operazione. Se si paga solo una parte di corrispettivo, detrarre l'imposta in proporzione al rapporto tra la somma pagata e quella dovuta complessivamente.

A cura di Gabriele Bivona
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DM 11/10/2012