Riforma Forense: in Gazzetta la legge con la nuova disciplina

Grandi novità per gli avvocati. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante "Nuova discip...

18/01/2013
Grandi novità per gli avvocati. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che entrerà ufficialmente in vigore il 2 febbraio 2013.

La legge, composta da 67 articoli, disciplina la professione dell'avvocato definendone doveri e deontologia e prevedendo, come per le professioni tecniche, la delega al Governo (entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge) ad adottare un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 183/2011 (legge di Stabilità 2012), e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. In particolare, nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
  • a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
  • b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
  • c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati";
  • d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
  • e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
  • f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
  • g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
  • h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
  • i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
  • l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
  • m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
  • n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

Sempre come per le professioni tecniche, l'art. 10 della riforma forense consente all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

Sono disciplinate le norme sulla formazione continua (art. 11)con l'obbligo per l'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento sono stabilite dal Consiglio Nazionale Forense.

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