Silenzio assenso, condono edilizio e poteri della Soprintendenza: cosa succede in Sicilia?
Il TAR Sicilia chiarisce quattro punti chiave su autorizzazione paesaggistica, condono in zona vincolata e limiti del potere repressivo della Soprintendenza
È legittimo il silenzio assenso sull’autorizzazione paesaggistica nei procedimenti di sanatoria? È ancora possibile in Sicilia condonare opere abusive in presenza di vincolo paesaggistico relativo? La Soprintendenza può disporre la rimessione in pristino? E in che misura l’interessato deve essere coinvolto nel procedimento?
Silenzio assenso, condono edilizio e poteri della Soprintendenza: interviene il TAR Sicilia
Sono questi i principali interrogativi affrontati dal TAR Sicilia con la sentenza n. 912 del 29 aprile 2025, che analizza nel dettaglio le regole applicabili ai condoni edilizi in area vincolata nella Regione Siciliana, con importanti ricadute operative per tecnici, funzionari e amministratori.
Il ricorso era stato presentato da un privato che, ai sensi del terzo condono edilizio (D.L. n. 269/2003), aveva chiesto la sanatoria di alcune opere abusive consistenti in ampliamenti volumetrici realizzati su un immobile esistente.
Trattandosi di immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (dichiarato di notevole interesse pubblico), l’istanza di condono è stata corredata dalla richiesta di parere alla competente Soprintendenza. Dopo un iniziale parere favorevole con prescrizioni, l’ente ha espresso diniego motivato in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, con contestuale ordine di rimessione in pristino.
Da qui il ricorso, articolato in quattro motivi, su cui il TAR ha fornito altrettanti chiarimenti puntuali.
INDICE
IL NOTIZIOMETRO