Assicurazione professionale: Niente obbligo per i professionisti che non esercitano

Il Centro Studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ha, recentemente, pubblicato una interessante nota a proposito dell'obbligatorietà dell'assicurazione...

20/05/2013
Il Centro Studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ha, recentemente, pubblicato una interessante nota a proposito dell'obbligatorietà dell'assicurazione professionale per gli ingegneri estensibile, ovviamente, alle altre categorie professionali.
Ricordiamo che l'obbligo della polizza assicurativa è stato introdotto per tutte le professioni “regolamentate” (vale a dire quelle “il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”), con l'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148., ed è stato poi differito al 15 agosto 2013 dall'art. 5, comma 3 del DPR n. 137/2012.

Nell'approssimarsi della scadenza del 16 agosto, il CNI è intervenuto precisando che:
  • la polizza, pertanto, negoziata individualmente o sulla base delle convenzioni concluse dai rispettivi Consigli nazionali degli Ordini o dai corrispondenti enti previdenziali, avrà a oggetto la cd. "responsabilità civile" del professionista e coprirà i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele "di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso". Restano, ovviamente, esclusi i danni cagionati dal professionista al cliente in conseguenza di condotte di natura dolosa;
  • l’obbligo di "rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva", configura un adempimento diverso e ulteriore rispetto a quello della stipulazione dell'assicurazione, come tale autonomamente valutabile in sede di disciplinare;
  • entrambe le norme (d.l. n. 138/2011 e D.P.R. n. 137/2012) collegano l'obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all'esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo qualora costoro mostrino di esercitare in modo effettivo e attuale la professione;
  • non è la qualità di "professionista iscritto all’Ordine" che determina l'insorgenza dell'obbligo della stipula della polizza, bensì l'ulteriore condizione dell'esercizio in concreto dell'attività professionale, posto che solo in conseguenza di ciò il professionista entra in contatto con l'utenza e si obbliga, quindi, a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla commissione di eventuali errori o negligenze professionali.

In definitiva, dunque, l'obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. In particolare, non potrà esigersi l'adempimento dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa nei confronti dei professionisti iscritti all’Ordine che non esercitino, nemmeno saltuariamente, la professione di ingegnere in forma autonoma, vale a dire che non assumano in proprio il rischio professionale derivante dall'esercizio dell'attività.
Restano quindi esclusi dall'obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza.
Parimenti, è da escludersi l'assunzione dell'obbligo nei confronti di professionisti posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale), ovviamente ad eccezione dell'attività da loro effettuata in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello studio o della società) con apposizione della firma negli elaborati progettuali ed altri documenti.

Ne consegue che l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa non potrà essere imposto a tutti i professionisti al momento dell'iscrizione all'Albo e per il solo fatto dell'iscrizione, dovendosi in ogni caso prevedere l'instaurazione di regimi differenziati a seconda che l'iscritto eserciti o meno attività di libero professionista in proprio.

A cura di Gabriele Bivona
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