Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti eolici: illegittimo il silenzio della P.A.

Istanze di rilascio di Autorizzazioni Uniche (AU) per la realizzazione di impianti eolici: il silenzio tenuto dall'Amministrazione regionale è illegittimo e ...

20/06/2013
Istanze di rilascio di Autorizzazioni Uniche (AU) per la realizzazione di impianti eolici: il silenzio tenuto dall'Amministrazione regionale è illegittimo e risponde ad un atteggiamento di inerzia.

Una decisione che il Consiglio di Stato ha stabilito con la sentenza n. 2634 del 15 maggio scorso, annullando la sentenza n. 2058/2012 del Tar Puglia, con la quale il giudice amministrativo aveva dichiarato che non era possibile parlare di inerzia da parte della Regione Puglia nella procedura di rilascio di un'AU per la realizzazione di un impianto eolico, in quanto tale inerzia sarebbe venuta meno con l'invio della richiesta istruttoria per l'integrazione di documentazione posta a corredo dell'istanza di autorizzazione unica.

Di diverso parere i giudici del Cds, per i quali tale richiesta istruttoria non ha comunque fatto venir meno l'inadempimento della Regione, "tenuto conto che i tempi stabiliti dalle normative regionali sul procedimenti di VIA ove più lunghi, devono ritenersi abbreviati al fine di restare nei termini massimi imposti per il rilascio della AU dall'art. 12 del D. Lgs. 387-03, che costituisce principio fondamentale della normativa statale sulle energie rinnovabili".

Una decisione che segue l'orientamento della giurisprudenza, secondo il quale tale normativa risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione e il termine per la conclusione del procedimento di AU e deve essere, quindi, qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (C. Cost. 9 novembre 2006, n. 364, Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5413, 21 novembre 2012, n. 5895).

Da qui ne consegue che la circostanza che tutti gli atti di assenso debbano confluire nel procedimento unico di AU presuppone a sua volta che quest'ultimo sia stato avviato, non certo che la Regione possa rimanere silente, tantomeno a causa dell'inerzia di altri enti deputati al rilascio di atti destinati a confluire nell'AU, né che la Regione possa in tal modo sottrarsi all'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Non solo: tenendo conto del combinato disposto del punto 14.13 delle Linee Guida dell'art. 26 del D.lgs. 152-06 e del punto 3.15 della D.G.R. della Puglia n. 3029-2010, ne consegue che la Regione avrebbe dovuto, eventualmente, attivare il potere sostitutorio con i passaggi procedimentali previsti, quali la diffida a provvedere alla conclusione del procedimento di VIA e, in caso di perdurante inerzia, agire in via sostitutiva, adottando il provvedimento di VIA, per farlo confluire nel procedimento di AU.

Inoltre, pur non essendo la Regione completamente inadempiente data la necessità di ricevere documentazione da parte del richiedente, l'inerzia è comunque riscontrabile in quanto il termine del procedimento di AU è giuridicamente rilevante per concretizzare il giudizio di inadempimento dell'Amministrazione.

Di rilievo anche la decisione di nominare un commissario ad acta in caso di perdurare dell'inadempienza, che sottolinea ancor di più l'adesione di Palazzo Spada a quelle finalità di semplificazione e accelerazione e il termine per la conclusione del procedimento di AU come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 387-03.

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