Dall'1 gennaio 2014 nuove soglie europee per gli appalti pubblici

È previsto dall'1 gennaio 2014 il generale innalzamento delle soglie comunitarie previste dalle Direttive UE sugli appalti pubblici. Lo prevede il Regolament...

24/12/2013
È previsto dall'1 gennaio 2014 il generale innalzamento delle soglie comunitarie previste dalle Direttive UE sugli appalti pubblici. Lo prevede il Regolamento CE n. 1336 del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (G.U. UE 14 dicembre 2013, L 335/17).

Il Regolamento modifica:
  • la direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
  • la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
  • la direttiva 2009/81/CE del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Con l'entrata in vigore dal prossimo 1 gennaio 2014 del Regolamento CE n. 1336/2013 vengono apportate le seguenti modifiche:
  • negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali 130.000 Euro a 134.000 Euro;
  • negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali 200.000 Euro a 207.000 Euro;
  • negli appalti pubblici di lavori la soglia passa dagli attuali 5.000.000 Euro a 5.186.000 Euro.

Ricordiamo che le modifiche delle soglie comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, comma 2 del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell'ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell'autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate.
Devono, pertanto, intendersi modificate come di seguito riportato le lettere a), b) e c), comma 1 dell'articolo 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
  • a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
  • b) 207.000 euro,
    • b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;
    • b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
  • c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

A cura di Gabriele Bivona
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