Locazioni: dall’1 gennaio 2014 niente più contante per i pagamenti

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità), con l’articolo 1 commi 49 e 50 interviene sulla tracciabilità dei pagamenti delle locazione e viene r...

16/01/2014
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità), con l’articolo 1 commi 49 e 50 interviene sulla tracciabilità dei pagamenti delle locazione e viene reso obbligatorio il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (sembra siano escluse le unità diverse dalle unità abitative) con qualsiasi metodo che assicuri la tracciabilità con l’esclusione, ovviamente, del contante.
Nel caso di locazioni di unità commerciali si può continuare ad utilizzare il contante sino, ovviamente, ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (art. 12, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Per la tracciabilità occorra riferirsi a sistemi di pagamento quali assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, carte di credito e carte di debito, ecc., cioè a tutti quei sistemi che consentano, passando attraverso un istituto bancario/finanziario, la rendicontazione e di conseguenza vengono identificati alcuni dati, tra i quali il nome del beneficiario e quello dell'ordinante.
In particolare, nel comma 50 del citato articolo 1 della legge di stabilità integra l’articolo 12 (rubricato “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante”) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con il comma 1.1 che così recita: “1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.”.

Dobbiamo precisare che la norma che limita l’uso del contante è contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, precisamente nell’articolo 49 rubricato “Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore” più volte modificato ed integrato e che ha portato l’importo massimo dell’uso del contante dalle originarie 12.500 Euro alle attuali 1.000 euro.
Nello stesso d.lgs. n. 231/2007 sono, poi, contenute le sanzioni amministrative relative alle violazioni ed, in particolare all’articolo 58 sembrerebbe, da una prima lettura che non sia prevista alcuna sanzione amministrativa per la nuova norma relativa al comma 1.1 inserito all’articolo 12 del citato d.l. n. 201/2011.
A nostro parere il nuovo comma 1.1 non è inserito organicamente nel D.Lgs. n. 231/2007 e non trova alcuno spazio in un eventuale testo coordinato dello stesso D.Lgs. Il comma 1.1 si limita ad affermare che per i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità.
Detta obbligatorietà non è legata ad un importo minimo ed a nostro avviso rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 49 del citato D.Lgs. n. 231/2007 ma non è inserito, come abbiamo già detto, organicamente nello stesso D.Lgs. e, quindi, non dovrebbe sottostare alle sanzioni amministrative previste all’articolo 58 mentre ne potrebbe avere proprie che, però, non sono state previste dal legislatore.

A cura di Gabriele Bivona

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