Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, in Gazzetta il provvedimento dell'Authority

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014 è stato pubblicato il Provvedimento Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori 13 febbraio 2014 recante ...

07/03/2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014 è stato pubblicato il Provvedimento Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori 13 febbraio 2014 recante "Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Come da rubrica, il nuovo Regolamento disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il nuovo Regolamento è in vigore già da oggi.

La nuova versione contiene interessanti novità che riguardano:
  • l'ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati);
  • la possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l'aggiudicazione definitiva;
  • la possibilità - su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore del contratto - di chiedere un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto;
  • la possibilità che l'Autorità si pronunci fino all'emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale;
  • la previsione di un termine di conclusione del procedimento, stabilito in massimo 90 giorni;
  • la disciplina tesa a garantire l'effettivo contraddittorio fra le parti mediante lo scambio delle reciproche memorie.

Il nuovo Regolamento è costituito dai seguenti 15 articoli:
  • Art. 1 - Oggetto
  • Art. 2 - Soggetti richiedenti
  • Art. 3 - Intervento facoltativo nel procedimento
  • Art. 4 - Istanze ammissibili
  • Art. 5 - Presentazione e contenuti dell'istanza
  • Art. 6 - Istruttoria delle istanze presentate congiuntamente
  • Art. 7 - Istruttoria delle istanze presentate singolarmente
  • Art. 8 - Deposito e scambio di memorie
  • Art. 9 - Audizione delle parti interessate
  • Art. 10 - Conclusione del procedimento
  • Art. 11 - Pubblicità
  • Art. 12 - Istanza di riesame
  • Art. 13 - Attività conciliative
  • Art. 14 - Forma delle comunicazioni
  • Art. 15 - Entrata in vigore
e da un allegato contenente il Modulo per la presentazione di istanza di parere per la soluzione delle controversie.

A cura di Gabriele Bivona
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