Fatturazione elettronica obbligatoria dal 6 giugno 2014 nei rapporti economici con la P.A.

Fatturazione elettronica obbligatoria per chiunque voglia fornire prestazioni a ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza socia...

10/06/2014
Fatturazione elettronica obbligatoria per chiunque voglia fornire prestazioni a ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. E', infatti, scattata lo scorso 6 giugno la prima fase che, nell'ambito delle linee di azione dell'Unione Europea ("i2010"), porterà all'eliminazione delle fatture cartacee emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici nazionali come stabilito dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (G.U. n. 118 del 22 maggio 2013). La stessa disposizione si applicherà dal 31 marzo 2015 agli altri enti nazionali e alle amministrazioni locali.

Ricordiamo che la fattura elettronica mira a una semplificazione delle procedure nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica e costituisce uno degli obiettivi di primaria rilevanza dell'Agenda digitale europea e italiana.

A partire poi dai 3 mesi successivi al 6 giugno 2014 e al 31 marzo 2015, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Per consentire alle imprese l'emissione della fattura elettronica, le Amministrazioni hanno l'obbligo di inserire la propria anagrafica nell'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) che assegna un codice univoco che sarà pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Scadenza importante, dunque, per chiunque intrattenga rapporti lavorativi con le p.a. che dal 6 giugno 2014 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A - Formato delle fattura elettronica di cui al D.M. n. 55/2013. Dal 6 settembre 2014, inoltre, le p.a. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, della prestazione fino all'invio della fattura in formato elettronico.

Ricordiamo che, al fine di fornire maggiori chiarimenti in merito al nuovo sistema che coinvolgerà necessariamente un pubblico molto ampio (liberi professionisti compresi), il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno predisposto una circolare (la n. 1/2014 allegata) che contiene le istruzioni per l'avvio del nuovo regime di fatturazione elettronica.

La circolare fornisce le indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica e risponde ai numerosi quesiti posti sia dalle pubbliche amministrazioni, sia dai fornitori di queste ultime. In particolare, le indicazioni operative riguardano il termine per il caricamento delle anagrafiche degli uffici adibiti alla ricezione delle fatture elettroniche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, l'emissione della fattura elettronica, il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica e il trattamento dei casi in cui risulti impossibile, per ragioni tecniche, il recapito della fattura elettronica all'amministrazione.

Ricordiamo alcuni punti importanti della circolare.

Emissione della fattura elettronica
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle P.A. solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (SdI). Bisogna comunque evidenziare due possibili casi:
  • nel caso in cui l'inoltro alla P.A. abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica che la sua ricezione da parte della P.A.;
  • nel caso in cui l'inoltro alla P.A. abbia avuto esito negativo, il soggetto che ha inviato la fattura riceve comunque dal SdI una notifica di mancata consegna che è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI e quindi l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI.

Impossibilità di recapito della fattura elettronica
In questa sezione, la circolare chiarisce alcuni aspetti relativi ai casi in cui risulta impossibile recapitare la fattura elettronica all'amministrazione committente, ovvero:
  • il caso in cui, pur essendo la P.A. presente in IPA, risulti non identificabile il Codice Ufficio da utilizzare;
  • il caso in cui l'amministrazione non è censita in IPA;
  • quando non è possibile trasmettere alla P.A. la fattura correttamente ricevuta dal SdI.

A cura di Gabriele Bivona
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