Legge di stabilità: Emendamenti del Governo su anticipazione e Stato avanzamento lavori

Presentati dal Governo alla Commissione Bilancio del Senato due emendamenti alla Legge di stabilità 2015. Si tratta di due emendamenti che dovrebbero dare un...

15/12/2014
Presentati dal Governo alla Commissione Bilancio del Senato due emendamenti alla Legge di stabilità 2015. Si tratta di due emendamenti che dovrebbero dare una boccata d'ossigeno al comparto edile ed in particolare della proroga dell'anticipazione del prezzo d'appalto e dell'emissione obbligatoria degli stati d'avanzamento lavori ogni due mesi.

Con l'emendamento 1.500 dovrebbe essere prorogato ulteriormente, ossia fino al 31 dicembre 2016, l'efficacia della disposizione che prevede il ricorso all'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore attualmente previsto in via transitoria fino al 31 dicembre 2014.
L'emendamento introdotto con il comma 94-bis dell'articolo 1 della Legge di stabilità proroga al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 26-ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Ricordo che il testo del citato art. 26-ter è, in atto, il seguente: "1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e' prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione e' effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed e' compensata nel corso del medesimo anno contabile
".

Con l'emendamento 1.600 viene modificata l'attuale disciplina dell'art. 194 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 2010, che rinvia al contratto la definizione dei termini per la maturazione di rate di acconto e viene introdotta, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, una deroga all'attuale disciplina in materia di stato d'avanzamento lavori, ai fini dei pagamenti in corso d'opera.
L'emendamento prevede, invece, che la maturazione dello stato di avanzamento dei lavori, che determina il pagamento degli acconti, debba avvenire quanto meno ogni due mesi, per prevenire eccessivi ritardi nell'erogazione delle risorse da parte della stazione appaltante in base a lavori svolti.
La disposizione è volta a prevenire rallentamenti dei lavori e comportamenti non virtuosi delle imprese che si trovino in difficoltà di liquidità.

A cura di Gabriele Bivona

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