Microcredito per la formazione obbligatoria: liberi professionisti trattati come un limone da spremere

Non c'è che dire, quando si vuole spremere un limone arrivato ormai al limite, le pensano proprio tutte!Dopo aver istituito la formazione continua obbligator...

03/12/2014
Non c'è che dire, quando si vuole spremere un limone arrivato ormai al limite, le pensano proprio tutte!Dopo aver istituito la formazione continua obbligatoria e aver ammesso l'impossibilità di elevare la detrazione delle spese sostenute (attualmente al 50%) fino al 100%, al fine di dare la possibilità a tutti i professionisti di "aggiornare le proprie competenze", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 dell'1 dicembre 2014 il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176 recante "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".

Il Decreto, tra le altre cose, prevede dei finanziamenti finalizzati al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo.

Dunque, sei un libero professionista e non hai lavoro o, comunque, non vieni pagato?sei oberato dai pagamenti che lo Stato richiede puntuali?non hai la possibilità di provvedere alla tua formazione obbligatoria?nessun problema, lo Stato italiano ti da la possibilità di indebitarti fino a 35.000 euro che potrai ritornare in un massimo di 7 anni.

Entriamo, comunque, nel dettaglio del decreto.
Il DM n. 176/2014 prevede nuove possibilità di microcredito finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Il finanziamento è finalizzato, anche alternativamente:
  • all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
  • alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
  • al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
  • al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

I beneficiari del microcredito
Rientrano nel microcredito tutte quelle attività finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, o a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
  • lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
  • lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
  • società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
  • imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi
I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
  • il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
  • lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

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