Esecuzioni immobiliari, per il CTU acconti massimi al 50% del compenso

Prima della vendita di un immobile posto in liquidazione, il CTU non può richiedere acconti superiori al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di ...

07/09/2015
Prima della vendita di un immobile posto in liquidazione, il CTU non può richiedere acconti superiori al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima.

E' stata, infatti pubblicata sul S.O. n. 50 della G.U. n. 192 del 20/08/2015, la Legge 6 agosto 2015, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria". L'art. 13 del D.L. n. 83/2015 modifica le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile prevedendo, in particolare, l'inserimento di un nuovo comma alla fine dell'art. 161 (Giuramento dell'esperto e dello stimatore) che recita:
"Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".

In definitiva, con le modifiche introdotte, aumentano i tempi di liquidazione della parcella del CTU che potrà richiedere solo un acconto del 50% e dovrà attendere l'alienazione del bene per aver pagata la restante parte.

A cura di Gabriele Bivona
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