Esecuzioni Immobiliari e Rete Professioni Tecniche (RPT): richieste modifiche alla legge n. 132/2015

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) con la circolare n. 33/2015 del 22 ottobre scorso ha comunicato le iniziative intraprese per la revisione della legg...

02/11/2015

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) con la circolare n. 33/2015 del 22 ottobre scorso ha comunicato le iniziative intraprese per la revisione della legge n. 132/2015 che ha introdotto una sostanziale modifica alle modalità di determinazione del compenso dei professionisti incaricati della valutazione dell'immobile sottoposto a pignoramento.

Con la previsione di una lettera aggiuntiva all'art. 14, comma 1, del D.L. 83/2015, infatti, è stato inserito un ulteriore comma all'art. 161 ("Giuramento dell'esperto e dello stimatore"), delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
Per effetto di tale modifica, nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare, il compenso dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.c. o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario sarà calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita del bene, e non sul valore dello stesso al momento dello svolgimento dell'attività di valutazione.
Ma c’è di più in quanto, a seguito dell'intervento del legislatore, all'esperto o allo stimatore non potranno essere liquidati, prima della vendita, acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima dell'immobile.

Nella circolare viene, anche, precisato che ancorare il compenso dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non potrà che condurre, nella sostanza:

  • ad una ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso;
  • ad una quasi certa riduzione permanente della misura del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato.


La Rete Professioni Tecniche si è subito attivata, sensibilizzando il Ministro della Giustizia sul tema ed affidando al Gruppo di Lavoro , coordinato dal Presidente del CNGeGL, geom. Maurizio Savoncelli, l'avvio di una interlocuzione con gli Uffici del Ministero della Giustizia, per verificare le motivazioni che hanno portato al contestato intervento normativo, allo scopo di intervenire, in via legislativa, per ripristinare un regime meno penalizzante per i professionisti tecnici che operano in tale settore.
A supporto della bontà delle tesi sostenute dai professionisti tecnici, interviene la recente pronunzia della Corte Costituzionale n.192/2015, la quale, in un caso molto simile a quello in esame, ha stabilito l'illegittimità della riduzione dei compensi dei consulenti tecnici, nei casi di gratuito patrocinio, prevista nella Legge di Stabilità 2014.


 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     

 

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