Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): Modello italiano non conforme a quello europeo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato 22 luglio 2016 recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Docu...

27/07/2016

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato 22 luglio 2016 recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” ha adeguato alle norme contenute nel nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) il DGUE contenuto nel regolamento europeo che era entrato in vigore in tutti gli stati membri il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016. Il DGUE nella versione predisposta dall’Unione europea è già, dunque, in vigore da oltre 6 mesi.

Con le nuove Linee guida il Ministero ha fornito alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni sul corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.

Le istruzioni del DGUE sono articolate nelle seguenti sei parti:

  • Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
  • Parte II - Informazioni sull’operatore economico;
  • Parte III - Motivi di esclusione (art. 86 del nuovo Codice)
  • Parte IV . Criteri di selezione
  • Parte V - Riduzione del numero di candidati qualificati
  • Parte VI - Dichiarazioni finali

Peccato, però, che il modello di DGUE allegato al Comunicato del Ministero contiene soltanto le parti I, II, III e IV mentre non c’è alcuna traccia delle parti V e VI che sono citate, invece, nelle istruzioni. Se si tratti di dimenticanza non è dato saperlo, certo è che il Ministero dovrebbe, con immediatezza, chiarire il problema perché le 2 parti mancanti sono presenti sia nelle istruzioni che nel DGUE allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo. In queste condizioni, un’amministrazione aggiudicatrice utilizzando il modello allegato al comunicato del Ministero, metterebbe in circolazione un documento di gara non conforme al Regolamento europeo.

Ancora oggi, purtroppo, ci poniamo la seguente domanda: È così difficile produrre provvedimenti ed atti che non abbiamo tali errori e/o omissioni?

Mentre aspettiamo una risposta, forniamo alcune utili indicazioni sul DGUE.

Finalità del DGUE
La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo standardizzato.

Utilizzazione e compilazione del DGUE
Il DGUE è utilizzato:

  • per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali;
  • per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice;
  • per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante;
  • nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione

Forma cartacea e forma elettronica del DGUE
A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici.

Riutilizzazione del DGUE
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE.

Esecuzione del contratto
Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Entrando nel dettaglio la situazione è la seguente.

  • PARTE I - Contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
  • PARTE II - Contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
  • PARTE III- Contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del nuovo Codice. La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali disciplinati dall'art. 80, comma 1 del nuovo Codice. La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti all’art. 80, comma 4 del nuovo Codice. La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti all’art. 80, comma 5 del nuovo Codice. La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice. In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano leipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del nuovo Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
  • PARTE IV - Contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87 del nuovo Codice
  • PARTE V - Contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del nuovo Codice.
  • PARTE VI - Contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del nuovo Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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