Nuovo Codice Appalti e Giurisprudenza: è caos ricorsi

La sezione "Giurisprudenza" del nostro Speciale Codice Appalti è stata arricchita con due nuove e interessanti sentenze di due Tribunali Amministrativi Regio...

11/10/2016

La sezione "Giurisprudenza" del nostro Speciale Codice Appalti è stata arricchita con due nuove e interessanti sentenze di due Tribunali Amministrativi Regionali (Calabria e Toscana) che, relativamente ai ricorsi di cui al nuovo "rito speciale" (art. 120, comma 2 bis del codice processo amministrativo, introdotto dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016), determinano due dispositivi diametralmente opposti.

Nel nuovo articolo 120, comma 2-bis del c.p.a. è precisato "il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante...".

La prima delle due sentenze (TAR di Reggio Calabria n. 829 del 20 luglio 2016) precisa che il rito appalti disciplinato dal comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a., aggiunto dall'art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per l'impugnazione dei provvedimenti individuati dal precedente comma 2 bis, trova immediata applicazione anche ai giudizi pendenti, trattandosi di disposizione processuale, a nulla rilevando che la gara sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, circostanza questa ininfluente ai fini della immediata applicabilità del regime processuale riveniente dal combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120 c.p.a.

Diverso il giudizio del TAR Toscana, sezione I che con la sentenza n. 1415 del 3 ottobre 2016 stabilisce che il rito appalti disciplinato dal comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a., aggiunto dall'art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per l'impugnazione dei provvedimenti individuati dal precedente comma 2 bis, si applica, ai sensi dell'art. 216 dello stesso Codice dei contratti pubblici, che non contiene alcuna eccezione riferibile all'art. 204, solo alle "procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore".

Per altro il TAR Toscana parla, anche, della citata sentenza del TAR di Reggio Calabria ed in merito alla stessa afferma che "il Collegio non ignora la recente pronuncia di altro T.A.R. secondo cui non è controvertibile, che la norma in questione trovi applicazione al giudizio pendente, trattandosi di disposizione processuale immediatamente operante entrata in vigore anteriormente alla proposizione del ricorso (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 luglio 2016, n. 829), ma ritiene tali conclusioni non persuasive".

I giudici del TAR Toscana risolvono la questione dell'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. facendo riferimento all'art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 con cui è disposto che "Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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