Albo ANAC delle società in house: Consultazione on-line delle linee guida

L’art.192 del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016) prevede, al comma 1, l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatric...

09/12/2016

L’art.192 del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016) prevede, al comma 1, l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. Nel citato comma 1 è previsto che l’iscrizione avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto.
Sulla base della citata disposizione citata, l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha sottoposto a consultazione, ai sensi del Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), il documento propedeutico alla predisposizione delle Linee guida che disciplinano la procedura di iscrizione, i requisiti necessari, le modalità e i criteri per la verifica degli stessi.
Nel comunicato l’ANAC ha evidenziato che, attesi i tempi ristretti per l’approvazione degli atti definitivi, è concesso un termine ridotto per la presentazione dei contributi, pari a quindici giorni dalla pubblicazione del documento e che, pertanto, il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 20 dicembre, mediante compilazione dell’apposito modello.
L’ANAC, con la consultazione, in verità non prevista dal citato articolo 192 del nuovo Codice dei contratti, intende acquisire il punto di vista dei soggetti interessati su tutti gli argomenti indicati nel documento presentato e chiede, pertanto, di inviare osservazioni sulle proposte ivi contenute, indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire nelle linee guida e proporre integrazioni su specifici aspetti.

Nel documento di consultazione è precisato che possono richiedere l’iscrizione nell’elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del codice, intendano operare affidamenti diretti in favore di proprie società in house.

I procedimenti per l’iscrizione nell’elenco sono avviati dall’ANAC secondo l’ordine di ricevimento della domanda ma in fase di prima applicazione della presente disciplina, l’ANAC si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco con modalità e tempi, che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta confermato che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del nuovo codice dei contratti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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