Terremo centro-Italia: Deroghe per incarichi professionali, urbanizzazioni ed edilizia scolastica

Come abbiamo avuto modo di comunicare in una precedente notizia (leggi news) è già entrato in vigore il 10 febbraio scorso il Decreto-legge 9 febbraio 2017, ...

13/02/2017

Come abbiamo avuto modo di comunicare in una precedente notizia (leggi news) è già entrato in vigore il 10 febbraio scorso il Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle  popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”. Tra le varie norme presenti nel decreto, desideriamo focalizzare la nostra attenzione su quelle relative alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per velocizzare la ricostruzione salvaguardando la trasparenza e il rispetto delle norme anticorruzione.

Procedure semplificate di affidamento degli incarichi tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione - All’articolo 1, comma 1, lettera a2) del provvedimento è specificato che i le amministrazioni comunali possono ricorrere a procedure semplificate di affidamento degli incarichi tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, propedeutici alla presentazione dei progetti di ricostruzione. In pratica, è precisato che i Comuni possono affidare tali studi di microzonazione con la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera  a),  del  nuovo Codice dei contratti, entro i limiti  ivi  previsti,  ad esperti di particolare e comprovata specializzazione  in  materia  di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento della   sussistenza   di   un'adeguata    esperienza    professionale nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,   purché iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  34 del decreto-legge n. 189/2016 convertito dalla legge n. 229/2017  ovvero,  in mancanza, purché attestino, nei modi  e  nelle  forme  di legge,  il possesso dei requisiti per  l'iscrizione  nell'elenco  speciale  come individuati nel citato articolo 34  e  nelle  ordinanze  adottate  ed abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  al medesimo elenco. All’articolo 1, comma 1, lettera b) è, poi (con l’inserimento all’articolo 2 d.l. n. 189/2016, del comma 2), aggiunto che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alla soglia comunitaria avviene,   mediante   procedure   negoziate   con    almeno    cinque professionisti    iscritti    nell'elenco     speciale     di     cui all'articolo 34-

Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture di emergenza - Sono, poi, previste disposizioni acceleratorie per l’affidamento, da parte delle Regioni interessate, delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture di emergenza. Tali disposizioni sono rilevabili all’articolo 2, comma 1 del provvedimento in cui è precisato che per l'affidamento delle opere di  urbanizzazione  connesse  alla realizzazione delle strutture  abitative  d'emergenza  (SAE)  di  cui all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della protezione civile n. 394 del  19  settembre  2016, alla realizzazione delle  strutture  e dei moduli temporanei ad usi pubblici e  delle  strutture  temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività  economiche  e produttive  di  cui,   rispettivamente,   agli   articoli   2   e   3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 408 del 15 novembre 2016 nonché alla realizzazione  dei moduli abitativi provvisori  rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della protezione civile n.  399  del  10  ottobre  2016, le  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in  ragione della sussistenza delle  condizioni  di  estrema  urgenza,  procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi  dell'articolo  63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50, procedendo con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.

Edilizia scolastica - Un’ultima deroga è contenuta nell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 8 con cui viene inserito nell’articolo 14 del  decreto-legge  n.  189/2016, il comma 3-bis con cui viene precisato che gli interventi funzionali alla realizzazione  dei  piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica costituiscono   presupposto   per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma  1,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a base dell’appalto ci sarà il progetto esecutivo ma il progetto definitivo con un invito rivolto ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti nell'Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto-legge n.189/2016.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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