Regime di cassa imprese in contabilità semplificata: I chiarimenti in una circolare delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, illustra le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al regime di determinazione...

19/04/2017

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, illustra le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al regime di determinazione del reddito riservato ai soggetti in contabilità semplificata. Debutta il principio di cassa per determinare la base imponibile ai fini Irpef e Irap delle imprese in contabilità semplificata. A partire dal periodo d’imposta 2017, il reddito delle imprese minori sarà calcolato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati nell’anno e ai costi effettivamente pagati.

A chi si applica il nuovo regime - Sono ammessi alla contabilità semplificata le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell’anno precedente non hanno superato 400mila euro di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700mila euro, se svolgono altre attività. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi annui non superiori alle soglie indicate, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno.

La determinazione del reddito per “cassa” - Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (di cui all’articolo 85 del Tuir) e degli altri proventi (di cui all’articolo 89 del Tuir) percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa. Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal testo unico i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall’art. 66 del Tuir. Si tratta sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” (come, ad esempio, ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze) che ordinariamente “per cassa” (come, ad esempio, interessi di mora).

Rimanenze finali, ok alla deduzione - Nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede, quindi, la rilevanza nel 2017, come componente negativo, dell’intero importo delle rimanenze finali 2016.

Criterio di cassa anche per l’Irap - La legge di bilancio 2017 è intervenuta anche sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap delle imprese minori. Per questi soggetti, il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell’imposta sul reddito. Come per l’Irpef, tutti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini Irap degli esercizi successivi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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