Ecobonus e Sismabonus: le modalità di cessione del credito d’imposta

Tutto pronto per cessione delle detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi...

09/06/2017

Tutto pronto per cessione delle detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che prevedono l’adozione di misure antisismiche.

I condomini beneficiari della detrazione possono cedere il credito per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. A confermarlo è stata l'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione di due nuovi provvedimenti che indicano le modalità di cessione del credito d’imposta

  • Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017, n. 108572
    Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017, n. 108577
    Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, comma 2-sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

L'Agenzia ha, inoltre, chiarito che con due separate risoluzioni saranno istituiti i codici tributo per la fruizione del credito acquisito da indicare nel modello F24. Per le ipotesi previste dal disegno di legge di conversione del Dl n. 50 del 2017, che amplia la possibilità per i soggetti no tax area di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione per gli interventi condominiali di riqualificazione energetica, saranno emanate ulteriori istruzioni.

Chi può cedere il credito - I condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito a favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.
E’, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche.
Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condòmino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.

Come cedere il credito - Il condòmino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.
L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione - Il credito d’imposta può essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata.
La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia, limitatamente all’importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente e riferibili al condòmino cedente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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