Società di Ingegneria: la disciplina, come costituirla e quali sono i vantaggi per i professionisti?

Alla luce della pubblicazione della c.d. Legge sulla Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124 - Gazzetta Ufficiale 14/08/2017, n. 189), che ha definitivament...

04/09/2017

Alla luce della pubblicazione della c.d. Legge sulla Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124 - Gazzetta Ufficiale 14/08/2017, n. 189), che ha definitivamente fugato ogni possibile dubbio sulla liceità ad operare nel mercato privato, ma soprattutto in considerazione delle nuove frontiere nella progettazione con l'introduzione in Italia del concetto di BIM, che modificherà completamente il modo di operare dei professionisti, sono tornate prepotentemente alla ribalta del società di ingegneria e di architettura.

Società nate ufficialmente con la legge Merloni che ha previsto per ingegneri e architetti la possibilità di svolgere la loro attività in una forma imprenditoriale, organizzata, più efficace ed efficiente, dando vita ad una società di ingegneria. In tal senso abbiamo chiesto all'OICE (Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica) di farci comprendere i vantaggi principali nell'operare attraverso una società di ingegneria piuttosto che come singolo libero professionista.

In particolare, la costituzione di una società di capitale, o di persone fra ingegneri e architetti, per fornire servizi professionali e altre attività ad essi connessi, serve a raggiungere, fra gli altri, i seguenti scopi:

  • mettere a fattore comune il know how e le esperienze di più professionisti e "contare di più" nelle gare, garantendo la durata e la crescita del proprio curriculum professionale;
  • fare ingegneria e architettura, prestare servizi tecnici professionali anche in forma integrata e produrre progetti con modalità efficienti, organizzate e di qualità, secondo tempi e costi certi per il committente;
  • garantire il cliente con una struttura patrimonialmente solida, assicurata sotto il profilo della responsabilità, che può proporre singoli professionisti di alto livello personalmente responsabili;
  • relazionarsi con maggiore efficacia nella filiera delle costruzioni e con le organizzazioni internazionali;
  • una maggiore possibilità di accesso al credito.

Riportiamo di seguito alcune interessanti considerazioni fornitoci dall'OICE.

Perché costituire una società di ingegneria

La costituzione di una società per fornire, nel settore pubblico e privato, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, anche integrati con prestazioni “turn key”, consente di proporre alla committenza una proposta altamente efficiente ed efficace sotto il profilo della qualità, dei tempi e dei costi: l’attività professionale viene infatti ad essere collocata in una forma di organizzazione imprenditoriale, spesso certificata dal punto di vista della qualità aziendale secondo le norme UNI-ISO 9000, all’interno della quale si mettono a fattore comune, secondo logiche imprenditoriali, know-how interdisciplinari che consentono di fornire un prodotto a maggiore valore aggiunto rispetto ad un libero professionista o ad uno studio associato.

La costituzione di una società di ingegneria permette di svolgere positive sinergie con le esperienze di più professionisti, acquisendo una maggiore dimensione; la fusione di più studi in una società permette, ad esempio, di potere utilizzare i requisiti di tutti i singoli professionisti per le gare svolte dalla nuova società garantendo la durata e l’incremento dei curricula di singoli professionisti.

Una società di ingegneria può anche partecipare alle gare di servizi di ingegneria e architettura all’interno di un consorzio stabile, acquisendo una “massa critica” ben diversa dal singolo progettista.

Una società di ingegneria riesce quindi, oltre che a fornire un prodotto tecnico migliore, ad interfacciarsi con maggiore appeal ed efficacia sia con le altre strutture organizzate che operano nella filiera delle costruzioni, sia con i committenti stranieri, siano essi Paesi o Enti finanziatori, abituati da sempre a dialogare con società di consulenza tecnico-economica operative a livello europeo e internazionale che forniscono servizi di ingegneria e architettura di alto livello qualitativo.

Questo profilo assume un particolare rilievo anche e soprattutto in una fase di forte innovazione e cambiamento del modo di fare ingegneria e architettura. L’applicazione di metodologie e tecniche, quindi – ad esempio – il BIM, presuppongono un’organizzazione efficiente e strutturata che soltanto modelli societari quali la società di ingegneria multidisciplinari sanno offrire.

Infine va considerato che, in virtù della sua organizzazione societaria e delle sue modalità organizzative, la società di ingegneria, adeguatamente capitalizzata, anche con apporti di investitori finanziari e con risorse professionali coerenti con il mercato che intende affrontare, riesce anche ad ottenere un maggiore accesso al credito rispetto alle classiche figure professionali operative sul mercato dell’ingegneria e dell’architettura.

La disciplina delle società di ingegneria

La normativa che regola l'operatività delle società di ingegneria e architettura è contenuta principalmente in tre fonti normative:

  • il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263 recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti,in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
  • la legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

Nel Codice dei contratti la norma di riferimento principale è il comma 1, art. 46 rubricato "Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura" alla cui lettera c) si parla proprio delle società di ingegneria come: "le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico­ economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi".

Va segnalato che le società di ingegneria e le società di professionisti, anche sotto il profilo della corresponsione a lnarcassa del contributo integrativo (oggi al 4% del fatturato), sono state equiparate dal 1998 a tutti gli altri progettisti (professionisti o studi professionali).

La società di ingegneria è tenuta (art. 24, comma 5 del Codice) a svolgere le proprie attività attraverso "professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali" e deve nominare un direttore tecnico, ai sensi dell'art. 3 del DM 263/2016.

L'art. 3 del D.M. n. 263/2016 definisce i requisiti delle società di ingegneria. In particolare, riportiamo di seguito i contenuti dei commi da 1 a 6.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Cosa fare per dare vita ad una società di ingegneria

Il soggetto o i soggetti che intendono costituire una società per lo svolgimento di attività di ingegneria e architettura, ad esempio una società a responsabilità limitata, deve sottoscrivere un capitale minimo di Euro 10.000,00 presso un istituto di credito fiduciario (per igiovani fino a 35 anni il nuovo art. 2463-bis del codice civile prevede un euro di capitale sociale, fino a 10.000 euro) e sottoscrivere I' "atto costitutivo" di fronte ad un Notaio.

Va peraltro segnalato che la riforma del diritto societario ha innovato la disciplina dell'atto costitutivo, eliminando ogni riferimento allo statuto (in particolare l'art. 2463, al punto 7, adesso stabilisce che "le norme relative al funzionamento della società" siano indicate nell'atto costitutivo e lo stesso articolo non fa più rinvio all'art. 2328, terzo comma, che stabilisce per le spa che lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società "costituisce parte integrante dell'atto costitutivo"). In tema di società per azioni, invece, il legislatore interviene in senso opposto prevedendo lo "statuto" che "costituisce parte integrante dell'atto costitutivo" (art. 2328, terzo comma).

Ancorché, quindi,rispetto al passato, non sembri più obbligatorio per le Sri redigere lo "statuto", si ritiene in ogni caso preferibile e consigliabile farlo.

L'atto costitutivo va depositato, entro venti giorni dalla stipula, presso il registro delle imprese sito nella città dove ha sede legale la neo-costituita società. In genere di questo adempimento si occupa il Notaio incaricato, che ha anche cura di trasmettere ai soci il numero di partita iva della società reperito, appunto, dal registro delle imprese. Alla registrazione consegue poi l'iscrizione alla Camera di Commercio locale. Come si vedrà, l'atto costitutivo dovrà anche essere trasmesso all'ANAC.

La società di ingegneria, come accennato al paragrafo 3, in base all'articolo 3 del DM 263/2016, provvede poi alla nomina del direttore tecnico, laddove abbia intenzione di operare nel settore pubblico.

A tale riguardo va tenuto presente che la nomina deve comunque risultare da un atto ufficiale della società (anche a fini di verifica dell'ANAC o della stazione appaltante) e la delibera di nomina va comunicata all'ANAC.

Dalla lettura del decreto ministeriale non si desume che il professionista che la società indica debba essere necessariamente un dipendente, potendo essere anche un consulente, ancorché ciò sia poco opportuno, dati i compiti e le funzioni a lui attribuite. Pertanto di norma il direttore tecnico è un socio, o un dipendente della società.

Ai sensi dell'articolo 6 del DM 263/2016, la società di ingegneria (così come la società di professionisti,i raggruppamenti temporanei e i consorzi stabili) deve procedere alla comunicazione dei dati alt'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, obbligatoria sia per le società che intendono candidarsi all'aggiudicazione di incarichi da parte di committenti pubblici o di soggetti comunque tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, sia per quelle che intendono stipulare contratti con committenti privati, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, comma 148 - vedasi paragrafo 3}.

L'ANAC, in attesa di adeguare i sistemi informatici che gestiscono il Casellario delle società di ingegneria e le altre banche dati, ha pubblicato il comunicato del 22 marzo 2017, recante "Indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". Con il comunicato l'ANAC ha dato delle indicazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione, previsti dal citato art. 6 del Decreto MIT n. 263 del 2 dicembre 2016, specificando che gli operatori economici devono adempiere a tali obblighi mediante utilizzo di un apposito modulo da riempire con i dati del legale rappresentante e della società {disponibile nella sezione dell'area Servizi del portale dell'Autorità}.

In particolare la società deve quindi comunicare all'ANAC, che inserisce i dati nel Casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati (ai sensi dell'art. 6 del DM 263/2016):

  • entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
  • entro dieci giorni da/l'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione;
  • entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
  • entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Un ulteriore adempimento, conseguente a quanto previsto dall'articolo 8 del DM 263/2016, è costituito dall'iscrizione della società presso la Cassa di previdenza "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in funzione dell'iscrizione all'albo professionale" ai fini del versamento a - generalmente lnarcassa del cosiddetto contributo oggettivo (il 4% che si espone in fattura al committente e ogni anno si versa alla Cassa di previdenza).

A tale proposito si rinvia a quanto specificato dalla Cassa (clicca qui), con l'avvertenza che l'irregolarità contributiva risulta elemento ostativo (causa di esclusione) alla partecipazione a gare di appalto di servizi di ingegneria e architettura.

La società di ingegneria è infine tenuta a stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale (così come previsto dall'art. 24 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e dal paragrafo Il punto 4 delle Linee Guida n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura). Si tratta di un obbligo ribadito anche per quel che riguarda i rapporti con committenti privati dalla legge 4 agosto 2017, n. 124.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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