Legge sulla Concorrenza, cosa cambia per i professionisti?

Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Gazzetta Ufficiale 14/08/2017, n....

22/09/2017

Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Gazzetta Ufficiale 14/08/2017, n. 189), entrata definitivamente in vigore il 29 agosto 2017, sono arrivate numerose novità per le professioni tra cui, in particolare, la categoria degli Ingegneri.

A fare un compendio della situazione ci ha pensato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare n. 113 del 15 settembre 2017 che ha evidenziato tutte le novità apportate dalla c.d. legge sulla concorrenza. Di seguito tutto il dettaglio.

Articolo 1, Comma 26 - Ultrattività decennale della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale

Il comma 26, modificando l'art. 3, co. 5 del D.L. 138/2011 , (ossia il decreto che ha introdotto l'obbligo per i professionisti di riferire al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza ed il relativo massimale), prevede che nelle condizioni generali delle polizze assicurative venga inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti dovuti alla responsabilità che si è verificata nel periodo di operatività della copertura .

Nel corso dell'esame parlamentare, inoltre, tale previsione di ultrattività è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. In questo caso, su richiesta del contraente e ferma restando la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative possono proporre al richiedente la rinegoziazione del contratto secondo le nuove condizioni di premio.

Dunque, la previsione contenuta nel comma 26 non stabilisce che le polizze debbano necessariamente avere il periodo di ultrattività postuma decennale, ma che necessariamente il regolamento contrattuale, in fase di sottoscrizione, contempli la relativa possibilità: l'ultrattività diventa quindi una garanzia che obbligatoriamente le compagnie dovranno offrire (come clausola opzionale). Spetterà ai singoli assicurati la scelta se sottoscrivere o meno la relativa estensione, pagandone il relativo prezzo. Si tratta di una disposizione che va incontro alla richiesta presentata dal CNI al legislatore di introdurre l'obbligatorietà di tale misura all'interno dei contratti di assicurazione professionale.

Tale richiesta è stata supportata anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Infatti anche l'Antitrust aveva evidenziato il diffuso ricorso, da parte delle compagnie assicurative, a contratti contenenti clausole cosiddette "claims made" ("a richiesta fatta"), ossia che limitano la prestazione assicurativa soltanto a quei sinistri denunciati nel corso del periodo di validità della polizza.

Articolo 1, Commi 125/126/127 - Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche

I commi introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, che saranno applicate a decorrere dall'anno 2018. In primo luogo, al comma 125, si prevede che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, ONLUS e fondazioni che intrattengono rapporti economici con Pubbliche Amministrazioni, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici, saranno tenute a pubblicare - entro il 28 febbraio di ogni anno - nei propri siti o portali digitali, "le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente". Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti, entro il 31 maggio.

Inoltre, al comma 126 si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, si applicheranno anche "agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni dello Stato". L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

Infine, al comma 127 si stabilisce che l'obbligo di pubblicazione di cui sopra "non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato".

Articolo 1, Comma 150 - Compenso e preventivo per le prestazioni professionali

Il comma introduce una modifica all'art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) del D.L. 1/2012, secondo cui "il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".

La nuova disposizione impone ai professionisti di fornire ai clienti le suindicate comunicazioni obbligatoriamente per iscritto, o eventualmente in forma digitale.

Inoltre, il professionista è tenuto a comunicare per iscritto anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Il comma, pertanto, ribadisce obblighi già previsti dal D.L. 1/2012, ma con l'aggiunta importante che tali comunicazioni debbano rivestire forma scritta o eventualmente digitale.

Articolo 1, Comma 152 - Trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza

Il comma, inserito durante l'esame al Senato, prevede l'obbligo per i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi di indicare e comunicare titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. La comunicazione dei titoli come atto facoltativo è stata fino ad ora regolata dal decreto di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 137/2012), secondo il quale: "È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni , i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni". Quindi, il comma rende un obbligo ciò che fino ad ora era stato un atto facoltativo. Tale obbligo probabilmente implicherà una revisione ed una integrazione dei contenuti informativi inseriti dagli iscritti negli Albi professionali e conseguentemente nell'Albo Unico Nazionale (D.P.R. 137/2012).

La disposizione più discutibile della Legge 124/2017 è l'art. 1 commi 148 e 149 (Ingresso nel mercato privato delle società di ingegneria), che merita una più approfondita disamina. A riguardo ci siamo molto spesi - in tutte le sedi istituzionali coinvolte - per provare a convincere il legislatore della necessità di modificare la norma.

Con una disposizione di interpretazione autentica, il disposto normativo estende alle società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria per le società tra professionisti. Viene, inoltre, sancita definitivamente la legittimità dei contratti privati delle società di ingegneria conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i committenti privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Si ricorda che il CNI e la RPT non sono mai stati contrari all'ingresso delle società di ingegneria nel mercato dei lavori privati; al contrario se ne è riconosciuta l'utilità, ma a fronte di una normativa che prevedesse eguali condizioni di partenza per isoggetti che operano nello stesso mercato, per impedire il crearsi di posizioni dominanti, in modo che venisse tutelata la dignità della professione ed il lavoro dei liberi professionisti, e che, non da ultimo, fossero salvaguardati i diritti dei cittadini committenti.

Rispetto alla versione originaria del provvedimento, si è giunti solo ad una parziale modifica della disposizione normativa, con l'inserimento della garanzia secondo cui le attività professionali oggetto dei contratti stipulati sono consentite solamente ai professionisti iscritti agli Albi, e con la previsione dell'obbligo dell'assicurazione professionale in capo alle società di ingegneria.

Nello specifico, la nuova normativa sancisce che, "con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma (di ingegneria) sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto ed a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ". La norma assegna inoltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il compito di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco delle società. Pertanto, le società di ingegneria, per stipulare con i privati contratti aventi ad oggetto attività professionali, dovranno essere iscritte presso il casellario ANAC, stipulare una polizza R.C. professionale ed indicare nominativamente nel contratto il professionista iscritto all'albo che svolgerà la prestazione.

L'intero impianto della Legge 124/2017, per la parte relativa alle professioni, è peraltro orientato ad un massiccio intervento relativamente allo svolgimento di attività professionali in forma di società di capitali: l'esercizio dell'attività odontoiatrica, ad esempio, è ora consentito alle società di capitali le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri (art.1, comma 153); vengono soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie mentre la disciplina attuale limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all'albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale (art. 1, comma 157); si consente alle società di capitali il controllo diretto o indiretto fino al 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma (art. 1, comma 158); si disciplina, inoltre, l'istituto delle società di avvocati, prevedendo la possibilità di ingresso nella compagine societaria di soci di capitale non professionali (art. 1, comma 141, lett. b).

Nel ribadire la più totale apertura verso lo svolgimento dell'attività professionale in forma societaria, anche in ambito privato, restiamo convinti che la norma approvata relativa alle società di ingegneria non tenga conto di alcuni fondamentali aspetti riguardanti la libera professione, a partire da quello deontologico, particolarmente sentito fra i professionisti, fino al rapporto paritario con la committenza privata.

Inoltre - cosa più importante - riteniamo che la semplice apertura del mercato privato a società nate per operare nel mercato pubblico, con requisiti ed obblighi assolutamente meno stringenti di quelli previsti per i liberi professionisti e per le società tra professionisti, vada esattamente nella direzione opposta rispetto a quella che la legge si propone, ossia verso un regime decisamente non concorrenziale, in cui operatori di uno stesso mercato sottostanno a criteri diversi, che agevolano gli uni a danno degli altri.

Con queste motivazioni, nel mese di agosto, la RPT ha deciso, con lettera aperta, di presentare un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendo un rinvio del provvedimento alle Camere.

Il CNI e la RPT continueranno a promuovere tutte le azioni legali utili per correggere questa evidente distorsione della concorrenza nel settore dei servizi di ingegneria.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata