Codice dei contratti: Sulla Gazzetta ufficiale il decreto sul dibattito pubblico

Entrerà in vigore il 24 agosto 2018 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 recante “Regolamento recante modalità di svolg...

26/06/2018

Entrerà in vigore il 24 agosto 2018 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 recante “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018. Il DPCM è stato predisposto in riferimento a quanto previsto all’articolo 22, comma 2 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 e consta dei seguenti 10 articoli:

  • art. 1 - Oggetto
  • art. 2 - Definizioni
  • art. 3 - Ambito di applicazione
  • art. 4 - Commissione nazionale per il dibattito pubblico
  • art. 5 - Indizione del dibattito pubblico
  • art. 6 - Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti
  • art. 7 - Funzioni e compiti dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore
  • art. 8 - Svolgimento del dibattito pubblico
  • art. 9 - Conclusione del dibattito pubblico
  • art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.

Ricordiamo che il decreto, registrato dalla Corte dei Conti il 4 giugno 2018, prima della pubblicazione, è stato adeguato:

  • al parere della Conferenza Unificata del 14 dicembre 2017 (leggi articolo);
  • al parere del Consiglio di Stato n. 359 del 12 febbraio 2018 (leggi articolo);
  • al parere dell’VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei deputati del 20 febbraio 2018 (leggi articolo).

Il nuovo decreto sul dibattito pubblico arriva prima della pubblicazione del decreto sui livelli di progettazione di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti e, quindi, nello stesso è previsto che il dibattito pubblico sia condotto sul progetto preliminare o sul progetto di fattibilità nelle more che, approvato il citato decreto sui livelli di progettazione ci si possa riferire al “progetto di fattibilità tecnico-economica” o al “documento di fattibilità delle alternative progettuali” previsti dall’articolo 23, commi 1 e 5 del Codice dei contratti.

Di estrema importanza l’Allegato 1 al provvedimento stesso che contiene l’elenco delle opere che sono sottoposte, nei casi individuati dal decreto stesso, a dibattito pubblico; l’elenco contiene le seguenti 12 tipologie di opere con le relative soglie dimensionali:

  1. Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.
  2. Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.
  3. Aeroporti.
  4. Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
  5. Interventi per la difesa del mare e delle coste.
  6. Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.
  7. Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
  8. Elettrodotti aerei.
  9. Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.
  10. Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
  11. Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.
  12. Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.

Ricordiamo, poi, che, così come previsto dall’articolo 4 del provvedimento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e, quindi, entro l’8 settembre 2018, deve essere istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico  composta da 15 componenti (rappresentanti di governo, comuni, regioni e province ed esperti esterni).

A cura di arch. Paolo Oreto

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