Indicazioni operative per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale

La Parte II del Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/2006) – la disciplina sulla Valutazione di impatto ambientale – è stata completamente riscritta dal Dlgs 16 gi...

20/08/2018

La Parte II del Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/2006) – la disciplina sulla Valutazione di impatto ambientale – è stata completamente riscritta dal Dlgs 16 giugno 2017 n. 104, in attuazione della direttiva 2014/52/UE.

Tra le novità più significative rientra sicuramente il “provvedimento unico ambientale”, sia per i provvedimenti di Via di competenza statale (nuovo articolo 27) che per quelli di competenza regionale (nuovo articolo 27 bis). Il Provvedimento Unico in materia ambientale (PUA) ha la finalità, dunque, di riunire in un unico provvedimento il provvedimento di VIA e il rilascio di ogni altra autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio di un progetto. In particolare, nell'ambito del PUA può essere richiesto il rilascio dei seguenti titoli ambientali:

  • Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs.152/2006;
  • Autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 104 del D.Lgs.152/2006;
  • Autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del D.Lgs.152/2006;
  • Autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
  • Autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
  • Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
  • Nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105;
  • Autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

E’ facoltà del proponente richiedere, in fase di presentazione dell’istanza, ulteriori titoli ambientali necessari per la realizzazione e l’esercizio di un progetto.

In allegato le Indicazioni operative per il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale predisposte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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