Legge di bilancio 2019: RPT ed OICE vs Agenzia del demanio e della progettazione

Il Governo giallo-verde è riuscito a mettere d’accordo RPT (Rete delle professioni tecniche) ed Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di arc...

30/10/2018

Il Governo giallo-verde è riuscito a mettere d’accordo RPT (Rete delle professioni tecniche) ed Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) che hanno predisposto un comunicato congiunto dettagliatamente trattato in un articolo di ieri con cui hanno preso posizione contro la disposizione contenuta nella bozza di legge di bilancio 2019 che, su proposta del MEF, ipotizza a decorrere dal primo gennaio 2019 l'istituzione presso l'Agenzia del Demanio di una "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" che, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti locali territoriali interessati, si dovrebbe occupare della progettazione delle opere pubbliche, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice dei contratti pubblici.

Nel comunicato stampa congiunto mentre si dice “NO” alla creazione di una nuova Italstat per la progettazione e si definisce come inaccettabile l’ipotesi contenuta nella bozza di legge di bilancio, nulla viene detto sul Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e non ci si chiede il perché di una modifica così sostanziale sulle opere pubbliche possa essere ottenuta senza alcuna modifica al Codice stesso e senza alcuna consultazione con i cosiddetti stakeholders.

Il perché sta tutto all’interno dell’articolo 24, comma 1, lettera c) del Codice in cui è affermato testualmente che “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione  nonché alla direzione dei lavori e agli in-carichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) ………..; b) ………..; c)dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) ………..

In pratica, l’Agenzia del demanio che diventerebbe “Agenzia del demanio e della progettazione” entrerebbe di diritto all’interno degli organismi di cui alla lettera c) dell’articolo 24, comma 1 del Codice dei contratti ed alla stessa si potrebbero rivolgere gli enti locali per: “a) progettazione di opere pubbliche e, quindi, prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici; b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata; c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività; d) valutazione dei progetti sottoposti all’esame della “Centrale” dagli enti interessati alla realizzazione dell’opera”.

Il tutto in modo ordinario, senza alcuna motivazione emergenziale e senza alcuna modifica significativa al Codice dei contratti se non una modesta integrazione dell’articolo 38 rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”.

Evidentemente chi ha scritto quest’articolo della finanziaria non ricorda cosa si sia verificato in quasi tutti i casi in cui sia stata creata una struttura ad hoc per la progettazione di opere. Valga per tutti l’esempio di due società del gruppo Iri: Italispaca e Italtecnica per le quali la Corte dei conti ha parlato di fondi per il risanamento finiti in consulenze sospette, di progettisti pagati due volte e di compensi aumentati del 25 per cento.

Il tutto passa attraverso una modifica strutturale dell’Agenzia del demanio che, come già detto, verrebbe trasformata con la moodifica della rubrica dell’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” in “Agenzia del demanio e della progettazione” e con l’inserimento nel citato articolo 65 al termine del comma 1 del periodo “L’Agenzia si occupa, anche tramite la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, della progettazione delle opere pubbliche e, in particolare, delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici”.

Lo schiaffo (così come definito nel comunicato stampa di RPT ed Oice) ai progettisti italiani sarebbe alleviato dall’assunzione di 500 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e quadro nonché con qualifica dirigenziale.

In verità, così come previsto nel d.lgs. n. 300/1999, l’attuale Agenzia del demanio è inserita nella Sezione II del provvedimento tra le Agenzie fiscali sotto il controllo del MEF. Ci sarebbe, poi, da vedere cona nel pensano la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di tale articolo relativo alla “Agenzia del demanio e della progettazione” che produrrebbe effetti dirompenti tra i progettisti italiani e sarebbe, anche, interessante conoscere gli intendimenti di RPT ed OICE nell’eventualità che tale citato articolo sia effettivamente proposto all’interno del testo definitivo della legge finanziaria 2019 che dovrebbe essere approvata nei prossimo giorni dal Governo.

A cura di arch. Paolo Oreto

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