I nuovi quaderni tecnici INAIL: Le scale portatili

L’Inail ha predisposto l’edizione 2018 dei “Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili” che aggiorna la precedente uscita del settembre 2014. Costit...

25/10/2018

L’Inail ha predisposto l’edizione 2018 dei “Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili” che aggiorna la precedente uscita del settembre 2014. Costituita da otto opuscoli la pubblicazione è stata realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, al fine di accrescere il livello di sicurezza in questo tipo di cantieri.

Si tratta di otto opuscoli tematici per prevenire il rischio infortuni nei cantieri. Suddivisi in otto monografie dedicate a vari ambiti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, i testi approfondiscono specifici argomenti: “Ancoraggi”, “Parapetti provvisori”, “Ponteggi fissi”, “Reti di sicurezza”, “Scale portatili”, “Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto”, “Sistemi di protezione individuale delle cadute”, “Trabattelli”.

Oggi parliamo di scale portatili. Le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota; possono essere trasportate e installate a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici.

Le scale portatili vengono adottate, quale mezzo di accesso e lavoro, in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili. Le scale portatili vanno utilizzate, come posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati.

Le scale portatili possono essere utilizzate:

  • nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessità di operare in altezza;
  • nei lavori in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.

Il quaderno contiene i seguenti 9 paragrafi:

  • 1. Denominazione
  • 2. Documenti di riferimento
  • 3. Cosa sono
  • 4. Destinazione d’uso
  • 5. Tipologia
  • 6. Marcatura
  • 7. Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio
  • 8. Indicazioni essenziali di manutenzione
  • 9. FAQ (Frequently asked questions).

Interessanti le FAQ (Frequently asked questions) contenute nell’ultimo paragrafo che, qui di seguito, riportiamo.

  • D. Che cos’è una scala? R. È un’attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi, e che permette di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota.
  • D. Quando una scala portatile può essere ritenuta conforme alla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro? R. Quando il fabbricante la dichiara conforme al d.lgs. 81/08 e s.m.i.
  • D. C ome può il fabbricante provare la conformità della scala portatile al d.lgs. 81/08 e s.m.i.? R. Il fabbricante ha due possibilità: - dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 dopo aver dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’art. 113; oppure: - dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 mediante l’applicazione dell’Allegato XX.
  • D. C osa prevede l’Allegato XX? R. L’Allegato XX prevede che è riconosciuta la conformità delle scale portatili al d.lgs. 81/08 se: 1. sono costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2; 2. il costruttore fornisce le certificazioni previste dalla norma tecnica UNI EN 131 – 1 e 2 emesse da un laboratorio ufficiale; 3. sono accompagnate da un foglio o libretto recante una serie di informazioni sul tipo di prodotto, sul corretto impiego dello stesso, sulla manutenzione e conservazione. Sul libretto dovranno inoltre essere riportati gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2 i numeri di identificazione dei certificati e la data del loro rilascio. Dovrà infine essere riportata una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2
  • D. Una scala portatile conforme alla UNI EN 131 lo è anche al d.lgs. 81/08? R. No. A meno che, oltre ad essere conforme alla UNI EN 131, rispetti anche le condizioni dell’allegato XX del d.lgs. 81/08.
  • D. Una scala portatile conforme al d.lgs. 81/08 lo è anche alla UNI EN 131? R. No. A meno che la conformità al d.lgs. 81/08 sia stata dichiarata mediante l’applicazione dell’Allegato XX del d.lgs. 81/08.
  • D. Una scala costruita prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 81/08 può essere attualmente utilizzata in un luogo di lavoro? R. Sì, purché conforme alla legislazione vigente all’epoca di costruzione (DPR 547/55) della scala fermo restando il mantenimento della perfetta efficienza della stessa.
  • D. Che cosa si intende con scale per uso professionale specifico? R. Si intende quel tipo di scale che devono essere utilizzate solo per un impiego ben determinato, così come stabilito dal fabbricante e/o dalla normativa specifica, come ad esempio le scale per i vigili del fuoco, le scale per i tetti ecc.
  • D. C ome deve essere marcata una scala per uso professionale specifico? R. Con la sigla della relativa norma specifica applicabile.
  • D. C ome deve essere marcata una scala per uso professionale non specifico? R. Deve essere conforme al d.lgs. 81/08 o essere marcata UNI EN 131 e, in questo caso, deve anche soddisfare le condizioni riportate dall’allegato XX del d.lgs. 81/08.
  • D. C ome deve essere marcata una scala per uso domestico? R. Deve essere marcata UNI EN 131 così come richiesto dal d.lgs. 206/05 (Codice al consumo).
  • D. Quale carico massimo può sostenere una scala? R. Un carico massimo totale (peso del lavoratore + peso delle attrezzature portatili) pari a quello dichiarato dal fabbricante se la scala è conforme al d.lgs. 81/08, e pari a 150 kg se la scala è conforme alla UNI EN 131.
  • D. Dove è indicato il carico massimo? R. Il carico massimo deve essere riportato sulla scala.
  • D. In Italia è possibile utilizzare una scala per uso professionale conforme ad una norma nazionale di un paese extraeuropeo? R. La scala ad uso professionale, per essere utilizzata in Italia, deve essere esplicitamente dichiarata dal fabbricante rispondente ai disposti del d.lgs. 81/08, anche se conforme ad una norma di un paese extraeuropeo.
  • D. È possibile vendere o noleggiare in Italia scale senza marcatura UNI EN 131 o non rispondenti al d.lgs. 81/08? R. No. Infatti: - in riferimento ai luoghi di lavoro secondo l’art. 23 del d.lgs. 81/08 (…) “ sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”; - in riferimento agli ambienti domestici secondo l’art.104 del d.lgs. 206/05 “il fabbricante ha l’obbligo di immettere sul mercato prodotti sicuri”. Per prodotto sicuro si intende quello conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato (art. 105 d.lgs. 206/05).
  • D. È sufficiente utilizzare una scala portatile che abbia i requisiti di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/08 per eseguire un’attività in sicurezza? R. No. È necessario utilizzare la scala osservando le prescrizioni d’uso del fabbricante e quelle richiamate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
  • D. Una scala portatile deve essere marcata CE? R. No. È opportuno sottolineare che, non esistendo una direttiva di prodotto applicabile alle scale portatili, queste non possono essere marcate CE, ma devono riportare la marcatura UNI EN 131 e/o il riferimento alla conformità al d.lgs. 81/ 08, se sono impiegate in un “non luogo di lavoro” (UNI EN 131) o in un “luogo di lavoro” (UNI EN 131/d.lgs. 81/08).
  • D. Quando è possibile utilizzare una scala portatile? R. Il d.lgs. 81/2008, all’art. 111, comma 3, dispone che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, i cestelli elevatori) considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche del sito che non può modificare.
  • D. Il lavoratore che effettua la riparazione di una scala portatile deve avere particolari requisiti? R. Il lavoratore deve essere qualificato dal fabbricante. Il quaderno è completato dai riferimenti alle scale portatili contenuti nel d.lgs. 81/08.

I precedenti articoli riguardano gli ancoraggi (leggi articolo), i parapetti provvisori (leggi articolo), i ponteggi fissi (leggi articolo) e le reti di sicurezza (leggi articolo).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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