Mancata indicazione separata del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza: l'Adunanza Plenaria si rimette alla Corte UE

Eravamo in attesa di conoscere la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in merito alla questione riguardante l'esclusione dalla gara immedi...

01/02/2019

Eravamo in attesa di conoscere la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in merito alla questione riguardante l'esclusione dalla gara immediata e incondizionata di un concorrente in caso di mancata indicazione separata del costo della manodopera (e degli oneri di sicurezza).

Decisione che non è arrivata perché con 3 ordinanza del 24 gennaio 2019 (nn. 1/2019, 2/2019 e 3/2019) l'Adunanza Plenaria ha deciso di rimettere la questione alla Corte di Giustizia europea.

Ricordiamo che sulla questione erano già intervenuti, con sentenze spesso contrastanti, alcuni Tribunali Amministrativi Regionali, le cui decisioni erano state rimesse in discussione dal Consiglio di Stato con rimessione all'Adunanza Plenaria (vedi sentenze n. 6069/2018 e n. 6122/2018). Rimessione confermata anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con altra due sentenze di rimessione del 20 novembre 2018( vedi sentenze n. 772/2018 e n. 773/2018).

Le sentenze dei tribunali amministrativi avevano evidenziato come sull'argomento esistano due indirizzi interpretativi:

  • con il primo si ritiene che, per ciò che attiene l’obbligo di indicare puntualmente l’ammontare degli oneri per la sicurezza c.d. interni o aziendali, trova applicazione l’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 che, superando legislativamente le precedenti incertezze, ha statuito la necessità dell’indicazione di tali oneri per le gare indette nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, per le quali non troverebbe applicazione il soccorso istruttorio per il caso di mancata separata indicazione;
  • con un secondo indirizzo interpretativo è stato, invece, espressa la possibilità del soccorso istruttorio nel caso non venga modificata l'offerta e la lex specialis non prevede l'esclusione automatica in caso di omessa indicazione.

Non fugando i dubbi interpretativi, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha formulato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E. il seguente quesito interpretativo pregiudiziale:

se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, laddove la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione”.

A questo punto attendiamo di conoscere la decisione della Corte di Giustizia UE.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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