Reddito, Pensione di cittadinanza e riscatto laurea: Vicina la definitiva conversione in legge

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposiz...

25/03/2019

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Il provvedimento è tornato all'esame del Senato per la definitiva approvazione e la Commissione Lavoro del Senato, venerdì 22 marzo, ha avviato l'esame delle modifiche introdotte dalla Camera al ddl di conversione. Il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Aula martedì 26 marzo alle 12.

Il provvedimento in esame istituisce il Reddito di cittadinanza quale misura unica di contrasto alla povertà, ponendone la decorrenza dal 1° aprile 2019. Il suddetto Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita). Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato prevista la possibilità che la pensione di cittadinanza possa essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il provvedimento modifica, anche, con riferimento a taluni aspetti specifici, la disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cd. Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna) e l'esclusione, ricorrendo determinate circostanze, dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti contributivi previsti per l'accesso al pensionamento anticipato.

Con l’articolo 20 del provvedimento rubricato “Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione” sono state, poi, dettate disposizioni per il riscatto in tutto o in parte, dei periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso non soggetti all’obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodidi lavoro. È, quindi, possibile riscattare i periodi di laurea.

A tal proposito l’Inps, con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019, ha fornito indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. Nella circolare è prevista, altresì, la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà (leggi articolo).

In allegato il testo del decreto legge come approvato dalla Camera dei Deputati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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