Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: una Fake news la cancellazione della soft law

Un autorevole quotidiano che si occupa di Lavori Pubblici, Edilizia ed Urbanistica si è accorto ieri che la sbandierata dai più (operatori del settore e gior...

02/05/2019

Un autorevole quotidiano che si occupa di Lavori Pubblici, Edilizia ed Urbanistica si è accorto ieri che la sbandierata dai più (operatori del settore e giornalisti) cancellazione della soft law con contestuale ritorno al “Regolamento unico” non coincide con la realtà che scaturisce dall'applicazione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 perché il "Regolamento unico" non è un vero “Regolamento unico” per il fatto stesso che non cancella e non integra nello stesso tutti i provvedimenti attuativi previsti all’interno dell’articolato del Codice dei contratti; si tratta, quindi di una "Fake news"

Noi lo avevamo già affermato il 23 aprile scorso in un articolo titolato «Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: Nel decreto-legge un “non Regolamento non unico”» in cui scrivevamo «Da come è scritto il più volte citato comma 27-octies sembrerebbe che si tratti non di un “Regolamento unico” che non regolamenterà tutti gli ambiti, come nei precedenti regolamenti: potremmo definirlo non un “Regolamento unico” ma un “mini Regolamento non unico” anche perché allo stesso Regolamento resterebbero affiancati tutti i provvedimenti attuativi (linee guida Anac, DM, DPR, DPCM non abrogati) perché gli unici abrogati con l’entrata in vigore del “non Regolamento non unico” sarebbero i provvedimenti citati nel comma 27-octies dell’articolo 216 del Codice dei contratti» (leggi articolo).

Tra l’altro se gli unici provvedimenti che cesseranno, dopo l’entrata in vigore del “Regolamento unico”, sono quelli indicati nel comma 27-octies del d.l. n. 32/2019, ciò significa che il citato Regolamento non potrà che sostituire soltanto le norme cessate e, quindi, dovrebbe trattare, soltanto, le seguenti materie:

  • requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 24, co. 2);
  • disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina,  nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità (art. 31, co. 5);
  • modalità relative alle procedure relative ai contratti sottosoglia, alle  indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, co. 7);
  • regolamento ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 89, co. 11);
  • modalità e tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori ed il direttore dell’esecuzione effettuano la propria attività (art. 111, co. 1,2);
  • livelli e contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali. (artt. 146 co.4, 147 co. 1,2, 150 co.2),

Tutti gli altri provvedimenti già emanati, visto che la loro abrogazione non è prevista da nessuna parte, resteranno, ovviamente, in vigore e affiancheranno quello che abbiamo battezzato un “Regolamento non unico”.

Per maggiore chiarezza, riferendoci al testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato sino al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, abbiamo costruito la tabella degli 83 provvedimenti attuativi emanati e da emanare, colorando in maniera diversa i provvedimenti che abbiamo raggruppato nelle seguenti 6 tipologie:

  • provvedimenti che restano in vigore (colorati in verde nell'allegata tabella) che sono 42;
  • provvedimenti cancellati (colorati in rosso nell'allegata tabella) che sono 4;
  • provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui all'articolo 216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella) che sono 3;
  • provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) che sono 6;
  • provvedimenti mai emanati e riassorbiti nel Regolamento unico (colorati  in azzurro chiaro nell'allegata tabella) che sono 1;
  • provvedimenti ancora da emanare (senza colore nell'allegata tabella) che sono 26.

Da questa semplice analisi ci rendiamo immediatamente conto che le situazioni che si verificano e che si verificheranno sono e saranno le 2 che quì di seguito indichiamo..

Con la prima situazione, valida in atto e sino a quando non vedrà la luce il Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti non cambierà nulla a parte i 4 provvedimenti cancellati (i primi 3 con il decreto-legge n. 32/2019 ed il 4° con il d.lgs. n. 56/2017 che sono i seguenti:

  1. DM infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici con cui vengono definiti i contenuti della progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 2,5 milioni di cui al previgente art. 23, comma 3-bis;
  2. DM Infrastrutture e dei trasporti con cui sono disciplinate le modalità di iscrizione all’albo e di nomina dei collaudatori di infrastrutture, nonché i compensi da corrispondere di cui al previgente art. 196, comma 4;
  3. Provvedimento per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti generali di cui al previgente art. 197, coma 3;
  4. DM Infrastrutture e trasporti con linee guida interpretative e di indirizzo per assicurare l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al nuovo codice di cui al previgente art. 214, comma 12.

Restano, quindi, in vigore, come è possibile rilevare nell’allegata tabella i 42 provvedimenti già adottati (colorati in verde nell'allegata tabella), i 6 provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) ed i 3 Provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui all'articolo 216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella). Tutto ciò mentre resteranno ancora in vigore tutti gli articoli del Regolamento n. 207/2010 citati nei vari commi dell’articolo 216 del Codice dei contratti e relativi al periodo transitorio dei 26 provvediment ancora da adottare (senza colore nell'allegata tabella) oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti ANAC di cui all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti.

La seconda situazione si avvererà quando sarà predisposto ed adottato il “regolamento unico” da noi definito “regolamento non unico” perché con il nuovo regolamento esceranno di scena i 6 provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) mentre 1 provvedimento mai emanato (colorato in azzurro chiaro nell'allegata tabella) sarà riassorbito dal Regolamento stesso.

È chiaro, quindi che successivamente all’emanazione del “Regolamento unico” di cui all’articolo 217, comma 27-octies saranno in vigore:

  • Il Regolamento unico in cui saranno transitati i 6 provvedimenti (colorati in giallo nell'allegata tabella) e relativi agli articoli 24 comma 2, 31 comma 5, 36 comma 7, 89 comma 11, 111 commi 1 e 2, 146 comma 4, 147 commi 1 e 2 e 150, comma 2;
  • i 42 provvedimenti in atto in vigore (colorati in verde nell'allegata tabella);
  • i 3 provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui all'articolo 216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella):
  • tutti gli articoli del Regolamento n. 207/2010 citati nei vari commi dell’articolo 216 del Codice dei contratti e relativi al periodo transitorio dei 25 provvediment ancora da adottare (senza colore).

Capiamo, dunque, che la situazione, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019, invece che migliorare, peggiorerà per il semplice fatto che si è spacciato per “Regolamento unico” quello che non è un Regolamento unico con buona pace:

  • del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che in una news del 19/04/2019 aveva dichiarato “Torna regolamento attuativo unico codice appalti: Viene reintrodotto il regolamento attuativo del Codice degli appalti. Fino alla data di entrata in vigore rimarranno valide le attuali linee guida Anac”;
  • dell’ANCE che in un documento del 19/04/2019 affermava “Il Governo dovrà adottare un Regolamento Unico recante disposizioni di esecuzione attuazione e integrazione del Codice, nell’ambito del quale verrà assorbita la disciplina delle Linee Guida Anac e dei Decreti Ministeriali medio tempore adottati in attuazione del Codice stesso. Tali provvedimenti, nell’attesa che venga adottato il nuovo Regolamento, rimarranno transitoriamente in vigore fino al 180° giorno dall’entrata in vigore del Decreto (comma 1, lett. mm, n.7)";
  • di Confindustria che nella nota di aggiornamento relativa al "DL Sblocca Cantieri. I principali contenuti del provvedimento" elenca tra le misure positive del provvedimento "la previsione dell’adozione di un Regolamento unico attuativo del Codice, con relativo regime transitorio fino alla data della sua entrata in vigore. Il Regolamento dovrà essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DL (art. 216, co. 27-octies, Codice dei contratti pubblici)";
  • del Centro studi del Senato e della Camera dei Deputati che nel Dossier relativo all'atto del Senato 1248 relativo al DL 32/2019 afferma che "la disposizione in esame introduce il nuovo comma 27-octies il quale prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice";
  • della stampa specializzata e non che ha plaudito al ritorno, con il decreto cosiddetto “Sblocca cantieri” del “Regolamento unico”.

Spero di avere fatto un minimo di chiarezza sulle modifiche introdotte dall’articolo 216, comma 27-octies del vigente Codice dei contratti pubblici e sulla vicenda del “Regolamento unico” da noi definito “non unico”.

A cura di arch. Paolo Oreto

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