Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: le modifiche all'appalto integrato

Con l’articolo 1, comma 20, lettera m) del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) nel testo approvato dal Senato lo scorso 6 giu...

10/06/2019

Con l’articolo 1, comma 20, lettera m) del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) nel testo approvato dal Senato lo scorso 6 giugno, vengono introdotte importanti modifiche all’articolo 59 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) rubricato “Scelta delle procedure e oggetto del contratto”.

Il nuovo articolo 59 del Codice dei contratti pubblici in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il c.d. appalto integrato, inserisce una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice, di cui all'articolo 216, comma 27-octies.

Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Ricordiamo che l'articolo 59 del Codice dei contratti prevede il divieto di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione di lavori, stabilendo - rispetto a tale divieto, che pone la limitazione del ricorso all’appalto integrato - una serie di esclusioni, quali: i casi di affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, l'affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di disponibilità, la locazione finanziaria, nonché le opere di urbanizzazione a scomputo.

Con le modifiche introdotte, al comma 1-bis viene inserita una nuova previsione, in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del regolamento di attuazione dello stesso previsto all'articolo 216, comma 27-octies.

Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

È  stabilito, inoltre, che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di l un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta. La quota è al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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