Sblocca Cantieri: Il nuovo regolamento non cancellerà molti dei vigenti decreti attuativi

Con l’inserimento del comma 27-octies nell’articolo 216 del vigente Codice dei contratti, il Governo ha deciso di disciplinare l’emanazione di un nuovo regol...

14/06/2019

Con l’inserimento del comma 27-octies nell’articolo 216 del vigente Codice dei contratti, il Governo ha deciso di disciplinare l’emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Il nuovo comma 27-octies prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.

Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, nello stesso comma 27-octies, è previsto che continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore” del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

  • requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria (art. 24, co.2 Codice dei contratti e D.M. 2 dicembre 2016, n. 263);
  • nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (art. 31, co. 5 Codice dei contratti e linee guida ANAC n. 3);
  • modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure “sottosoglia”, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, co. 7 Codice dei contratti e linee guida ANAC n. 4);
  • opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione (art. 89, co. 11 Codice dei contratti e D.M. 10 novembre 2016, n. 248);
  • controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (art. 111, commi 1 e 2, Codice dei contratti e D.M. 7 marzo 2018, n. 49);
  • lavori concerneti i beni culturali (artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2 Codice dei contratti e D.M. 22 agosto 2017, n. 154).

Il testo finale approvato in via definitiva da Camera e Senato contiene tre integrazioni e precisamente una prima integrazione in cui è precisato che la succitata permanenza in vigore dei decreti e delle linee guida precedentemente individuati è disposta in quanto compatibili con il Codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

Con una seconda integrazione vengono individuati i contenuti del nuovo regolamento unico, prevedendo che lo stesso reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

  • a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
  • b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  • c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  • e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
  • f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  • g) collaudo e verifica di conformità;
  • h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
  • i) lavori riguardanti i beni culturali.

L’ultima integrazione prevede - al fine di evitare sovrapposizioni tra le linee guida attualmente vigenti e le disposizioni del nuovo regolamento unico - che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento unico cessano di avere efficacia le linee guida emanate dall’ANAC (ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice) vertenti sulle materie testé elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal nuovo regolamento unico.

Nulla si dice, invece, di tutti quegli altri provvedimenti già emanati da vari ministeri che non potranno essere abrogati da un regolamento attuativo (se non espressamente previsto dalla legge) che resteranno in vigore affiancando il nuovo Regolamento.

Tutti gli altri provvedimenti già emanati, visto che la loro abrogazione non è prevista da nessuna parte, resteranno, ovviamente, in vigore e affiancheranno quello che potrebbe essere battezzato “Regolamento non unico”.

Per maggiore chiarezza, riferendoci al testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato sino al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 nel testo definitivamente approvato da Camera e Senato, abbiamo costruito la tabella degli 83 provvedimenti attuativi emanati e da emanare, colorando in maniera diversa i provvedimenti che abbiamo raggruppato nelle seguenti 6 tipologie:

  • provvedimenti che restano in vigore (colorati in verde nell'allegata tabella) che sono 29;
  • provvedimenti cancellati (colorati in rosso nell'allegata tabella) che sono 3;
  • provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui all'articolo 216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella) che sono 3;
  • provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) che sono 19;
  • provvedimenti mai emanati e riassorbiti nel Regolamento unico (colorati  in azzurro chiaro nell'allegata tabella) che sono 1;
  • provvedimenti ancora da emanare (senza colore nell'allegata tabella) che sono 27.

Da questa semplice analisi ci rendiamo immediatamente conto che le situazioni che si verificano e che si verificheranno sono e saranno le 2 che quì di seguito indichiamo..

Con la prima situazione, valida in atto e sino a quando non vedrà la luce il Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti non cambierà nulla a parte i 3 provvedimenti cancellati (i primi 2 con il decreto-legge n. 32/2019 ed il 4° con il d.lgs. n. 56/2017 che sono i seguenti:

  1. DM Infrastrutture e dei trasporti con cui sono disciplinate le modalità di iscrizione all’albo e di nomina dei collaudatori di infrastrutture, nonché i compensi da corrispondere di cui al previgente art. 196, comma 4;
  2. Provvedimento per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti generali di cui al previgente art. 197, coma 3;
  3. DM Infrastrutture e trasporti con linee guida interpretative e di indirizzo per assicurare l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al nuovo codice di cui al previgente art. 214, comma 12.

Restano, quindi, in vigore, come è possibile rilevare nell’allegata tabella i 29 provvedimenti già adottati (colorati in verde nell'allegata tabella), i 19 provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) ed i 3 Provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui all'articolo 216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella). Tutto ciò mentre resteranno ancora in vigore tutti gli articoli del Regolamento n. 207/2010 citati nei vari commi dell’articolo 216 del Codice dei contratti e relativi al periodo transitorio dei 27 provvediment ancora da adottare (senza colore nell'allegata tabella).

La seconda situazione si avvererà quando sarà predisposto ed adottato il “regolamento unico” da noi definito “regolamento non unico” perché con il nuovo regolamento esceranno di scena i 19 provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) mentre 1 provvedimento mai emanato (colorato in azzurro chiaro nell'allegata tabella) sarà riassorbito dal Regolamento stesso.

È chiaro, quindi che successivamente all’emanazione del “Regolamento unico” di cui all’articolo 217, comma 27-octies saranno in vigore:

  • Il Regolamento unico in cui saranno transitati i 19 provvedimenti (colorati in giallo nell'allegata tabella) e relativi agli articoli 24 comma 2, 31 comma 5, 36 comma 7, 89 comma 11, 111 commi 1 e 2, 146 comma 4, 147 commi 1 e 2 e 150, comma 2 ed ai provvedimenti ANAC emanati in riferimento all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti ma anche disposizioni relative alle materie che saranno trattate nel nuovo Regolamento;
  • i 29 provvedimenti in atto in vigore (colorati in verde nell'allegata tabella);
  • i 3 provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui all'articolo 216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella);
  • tutti gli articoli del Regolamento n. 207/2010 citati nei vari commi dell’articolo 216 del Codice dei contratti e relativi al periodo transitorio dei 25 provvediment ancora da adottare (senza colore).

Capiamo, dunque, che la situazione, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019 nel testo approvato da Camera e Senato, invece che migliorare, peggiorerà per il semplice fatto che si è spacciato per “Regolamento unico” quello che non è un Regolamento unico.

Ci ritroveremo in un ginepraio di norme ancora più complesso dell’attuale perché ad un Regolamento unico che dovrebbe contenere di tutto e di più saranno affiancati i provvedimenti non espressamente abrogati. Spero di avere fatto un minimo di chiarezza sulle modifiche introdotte dall’articolo 216, comma 27-octies del vigente Codice dei contratti pubblici e sulla vicenda del “Regolamento unico” da noi definito “non unico”.

A cura di arch. Paolo Oreto

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