Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: tutte le modifiche dalla A alla Z

Tutte le modifiche dalla A alla Z apportate dallo Sblocca Cantieri al Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 27/06/2019

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» è terminata la prima delle 2 fasi previste per la revisione dell’impianto normativo che regola i contratti pubblici. Il Governo ha, infatti, previsto una prima fase con le modifiche ritenute più urgenti e una seconda con la definizione di una legge delega (già approvata in Consiglio dei Ministri) con la quale saranno definiti i paletti per un nuovo decreto legislativo.

Il D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), nato come provvedimento d'urgenza, apporta così tante modifiche al D.Lgs. 18 aprile 2016 (c.d. Codice dei contratti) da poter essere considerato un vero e proprio correttivo arrivato dopo la pubblicazione dell'avviso di rettifica 15 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale 15/07/2016, n. 164), che ha apportato 167 modifiche al Codice dei contratti, e del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103 - Supplemento Ordinario) con le sue 441 modifiche apportate a circa 130 articoli del Codice.

A distanza di appena tre anni dall'entrata in vigore del Codice dei contratti possiamo, dunque, parlare di tre grandi provvedimenti di modifica, a cui (molto probabilmente e se i tempi lo consentiranno) seguirà una nuova legge delega e un nuovo decreto legislativo che avrà il compito di revisionare completamente la materia.

Le modifiche dello Sblocca Cantieri al Codice dei contratti

Tornando allo Sblocca Cantieri, il D.L. n. 32/2019 apporta altre 53 grosse modifiche al Codice dei contratti e tra queste prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 di 3 disposizioni che hanno costituito la colonna portante della riforma del 2016:

  • l'art. 37, comma 4, che fa ritornare la concezione di stazioni appaltanti “diffuse”;
  • art. 59, comma 1, quarto periodo, con la quale viene sospeso il divieto dell’appalto integrato;
  • art. 77, comma 3, con l’effetto di sospendere l’obbligo di ricorrere all’albo unico dei commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall’ANAC).

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Riportiamo di seguito le principali altre modifiche dalla A alla Z.

Anticipazione del prezzo

L'art. 1, comma 20, lett. g3) modifica l'art. 35, comma 18 del Codice prevedendo l'estensione dell'anticipo del 20% ad ogni tipo di appalto, dunque anche ai servizi e forniture (prima era solo per i lavori).

Appalto integrato libero

L'art. 1, comma 1 dello Sblocca Cantieri dispone che, fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma prevista all’art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice, dove viene stabilito il divieto di "appalto integrato" (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

Appalto integrato per manutenzioni

L'art. 1, comma 6 reca una disposizione transitoria che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), finalizzata a consentirne l'affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Cause da esclusione

L'art. 1, comma 16 del D.L. n. 32/2019 prevede la modifica dell'art. 86 del Codice con l'inserimento del comma 2-bis. In particolare, viene previsto che ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata.

Centralizzazione degli appalti

L'art. 1, comma 1 dispone che, fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma contenuta nell’art. 37, comma 4 del Codice, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture. In questo modo viene sospeso l’obbligo, per i Comuni non capoluogo, di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti.

Collegio consultivo tecnico

Con i commi 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 1 viene consentito alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare - fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice previsto dall'art. 216, comma 27-octies del medesimo Codice - un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio. Il collegio consultivo tecnico svolgerà funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Commissari di gara

Il comma 1 dell'articolo 1 dispone che, fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma contenuta nell’art. 77, comma 3, quarto periodo del Codice, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Consiglio superiore dei lavori pubblici

Tre commi dell’articolo 1 sono interamente dedicati al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Nel dettaglio il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il comma 8 riduce - fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 - a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.

Contratti sottosoglia

L'articolo 1, comma 20, lettera h) introducono più di una modifica al testo del comma 2 dell’art. 36 del Codice, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo. Tali modifiche rappresentano una delle più importanti novità dell’intervento normativo. In particolare la nuova disciplina prevede che:

  • per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, è previsto l’affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.

Criteri di aggiudicazione

L'art. 1, comma 20, lett. h) prevede anche l'inserimento nell'art. 36 del comma 9 bis:
"Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa".

Il criterio del “minor prezzo” diventa alternativa sempre percorribile in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”. Nel caso di utilizzo di tale criterio vi è l’obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte non sia inferiore a 10.

Per quanto attiene, agli appalti sopra soglia, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, resta l’unico criterio di aggiudicazione a disposizione della stazione appaltante.

Viene inoltre previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Finanziamento della progettazione

L'art. 1, commi 4 e 5 dello Sblocca Cantieri prevedono, limitatamente al biennio 2019/2020, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. I soggetti attuatori di opere sono, quindi, autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo

Gare e imprese in crisi

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente D.lgs n. 14/2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020.

Mercati elettronici e verifiche a campione

L'art. 1, comma 17 dello Sblocca Cantieri sostituisce l'art. 36, comma 6-bis del Codice con il nuovo comma 6-bis e il 6-ter, con i quali viene disciplinata la verifica a campione per l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Offerte anomale

Il comma 20, lettera u) dell’articolo 1 reca modifiche all'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. In particolare all’articolo 97 del Codice, il comma 2 è sostituito da un nuovo comma 2 e dai 2-bis e 2-ter, e il comma 3 viene in parte modificato. Con il nuovo comma 2 viene previsto che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Quando, invece, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Con il nuovo comma 2 -ter, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, è prevista la pubblicazione di un decreto dell Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.

Opere legge obiettivo

Il comma 15 dell’articolo 1 introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice. Ricordiamo, in proposito, che, in base al disposto del comma 1-bis dell'art. 216 del Codice, i progetti relativi agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del Codice (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la disciplina previgente.

Pagamento diretto ai progettisti

Il comma 20, lettera m) dell’articolo 1 modifica l'articolo 59 del Codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione (c.d. appalto integrato). In particolare, viene modificato il comma 1-bis aggiungendo alla fine:
"I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 -octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione".

Viene anche aggiunto il comma 1-quater:
"Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato".

In questo modo viene stabilito che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. È anche previsto che nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.

Partenariato Pubblico Privato

La lettera cc) del comma 20 dell’articolo 1 estende agli investitori istituzionali ed, anche, agli istituti nazionali di promozione, la possibilità di presentare proposte per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto (partenariato pubblico privato).

Progetto di fattibilità tecnico-economica

L'art. 1, comma 20, lettere a2) e a3) sostituiscono il comma 5 e modificano il comma 6 dell'art. 23 del Codice aggiornando i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Qualificazione SOA

Il comma 20, lettera q), novella in più punti l'articolo 84 del Codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. In particolare, è aggiunta la previsione che l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Viene portato a quindici anni - anziché dieci - l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Regolamento unico da varare entro 180 giorni

Le disposizioni contenute nella lettera gg) del comma 20 dell’articolo 1 modificano ed integrano le norme transitorie previste nell'art. 216 del Codice dei contratti pubblici e disciplinano l'emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore. In particolare, tale nuovo regolamento unico dovrà contenere disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le linee guida e i decreti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2 (requisiti dei progettisti), articolo 31, comma 5 (compiti del RUP), articolo 36, comma 7 (procedure sottosoglia), articolo 89, comma 11 (elenco categorie SIOS), articolo 111, commi 1 e 2 (verifica di conformità e di collaudo), articolo 146, comma 4, articolo 147, commi 1 e 2, e articolo 150, comma 2 (qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali).

Il regolamento recherà, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia anche le linee guida cd. “non vincolanti” di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie sopra elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

Requisiti dopo le offerte

L'art. 1, comma 3 dello Sblocca Cantieri prevede l'estensione ai settori ordinari dell'applicazione dell'art. 133, comma 8 del Codice. Viene, dunque, estesa ai settori ordinari la possibilità per gli enti aggiudicatori di decidere di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.

Ricorsi

Il comma 20, lettera d) dell’articolo 1 - che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza - è volto ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (c.d. pubblicità che produce effetti legali). È, di fatto, cancellato il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici.

Riserve

Con il comma 10  dell’articolo 1 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice medesimo.

Subappalto

Con il comma 18 viene dettata una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. In particolare, è prevista la deroga fino al 31 dicembre 2020 ad alcune disposizioni contenute all'articolo 105 del Codice, eliminando alcuni vincoli e limiti previsti. Le più rilevanti novità sono costituite dall'innalzamento della quota massima delle prestazioni subappaltabili al tetto del 40% e dall'eliminazione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. A ciò si aggiungono altre semplificazioni di tipo essenzialmente procedurale, che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'applicazione:

  • del comma 6 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, con il quale viene sospeso l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta;
  • del comma 2 dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, con il quale è sospeso l'obbligo di indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

Sono sospese anche le verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici.

Suddivisione in lotti

L'art. 1, comma 20, lett. g1) e g2) modificano l'art. 35, commi 9 e 10 del Codice prevedendo l'obbligo di computare il valore complessivo dei lotti (e non quello del singolo lotto) per stabilire le procedure di gara da seguire anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati "contemporaneamente".

Verifica preventiva della progettazione

Con l'art. 1, comma 20, lett. c) dello Sblocca Cantieri viene modificato l'art. 26, comma 6, lett. b) del Codice estendendo la possibilità di effettuare l’attività di verifica per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, anche alle stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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