Regione Siciliana. Il Governo impugna la legge n.5/2019 sull’autorizzazione paesaggistica

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 65 dell’11 luglio 2019 ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia n. 5 del 06/05/2019, recante “Indi...

15/07/2019

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 65 dell’11 luglio 2019 ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia n. 5 del 06/05/2019, recante “Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, in quanto alcune norme in materia di autorizzazione paesaggistica eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia, violando la competenza legislativa riservata allo Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio dagli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

Precisiamo che nell’articolo 9 della Costituzione è inserito nel Titolo I tra i principi fndamentali e che nello stesso è affermato che“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”; nell’articolo 117, comma secondo, lettera s) è, poi, che nel Titolo V, tratta “Le regioni, Le Province ed i Comuni” viene espressamente affermato che, tra l’altro “Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ………; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.”

In verità abbiamo messo a confronto tra loro la legge Regione siciliana 6 maggio 2019 n. 5 con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” e da una sommaria lettura non abbiamo riscontrato nessuna evidente difformità tra:

  • l’allegato A - Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica;
  • l’allegato B - Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato;
  • l’allegato C - FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con "procedimento semplificato";
  • l’allegato D - Relazione paesaggistica semplificata,

dei due provvedimenti mentre esistono alcune difformità, in certi casi evidenti, tra gli articolati dei due provvedimenti ed, in particolare segnaliamo l’articolo 13 della legge regionale rubricato “Specificazioni e rettificazioni che così recita “1. Sulla base dell’esperienza attuativa della presente legge, l’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciiana può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificaioni agli elenchi di cui agli allegati “A” e “B”, fondate su esigenze tecniche ed applicative, noncgé variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell’autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all’allegato “D”.

In pratica sembra che la Regione siciliana abbia, in prima battuta, rispettato quanto previsto all’articolo 13 rubricato “Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate” del DPR n. 17/2017 in cui ai commi 2 e 3 è testualmente affermato che “2. In ragione dell’attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti. 3. L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all’Allegato «A» si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Cosa succederà adesso? I pratica nulla di particolare in quanto nelle more che il Governo impugni ufficialmente presso la Corte costituzionale la citata legge regionale n. 5/2019 e che la stessa Corte si esprima con sentenza, continueranno ad applicarsi le norme nella stessa previste.

Vi terremo informati sulle evoluzioni della vicenda.

Ricordiamo, anche, che il 6 aprile 2017 è entrato in vigore il già citato D.P.R. n. 31/2017 che ha abrogato e sostituito il precedente D.P.R. n. 139/2010, e che, almeno in parte, ha trovato immediata applicazione anche nell'ordinamento regionale siciliano con la Circolare n. 32334/2017 dell'Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana con cui erano state fornite le prime istruzioni relative agli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica previsti dal DPR n. 31/2017. Stabilisce, infatti l'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 31/2017 che l'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e interventi di cui all'allegato A si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando i l rispetto delle competenze delle Regioni a Statuto speciale; tale ultimo inciso fa riferimento alla diversa organizzazione degli uffici e delle competenze, in materia di beni culturali e tutela del paesaggio, presente nelle Regioni a statuto speciale rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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