Riqualificazione energetica (ecobonus) e Cessione del credito: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali

Il credito corrispondente alla detrazione per i lavori di riqualificazione energetica può essere ceduto ad una s.r.l. conduttrice di una unità immobiliare de...

23/07/2019

Il credito corrispondente alla detrazione per i lavori di riqualificazione energetica può essere ceduto ad una s.r.l. conduttrice di una unità immobiliare dell’edificio oggetto dell’intervento?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 264 del 18 luglio 2019 con la quale ha smentito la soluzione proposta dall'istante con la quale aveva ritenuto di poter perfezionare la cessione del credito corrispondente a qualsiasi conduttore delle unità immobiliari di cui fa parte l’edificio oggetto degli interventi, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

L'Agenzia delle Entrate ha, invece, chiarito immediatamente che il credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica non può essere ceduto dalla società semplice istante a una società (soggetto IRES) conduttrice di una delle unità abitative site nell’edificio oggetto dei lavori. In particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, il comma 2-sexies ai sensi del quale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.

L’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5), della legge di Bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell’articolo 14 del decreto legge n. 43 del 2013, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari. Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e, da ultimo, con il provvedimento 18 aprile 2019, prot. n. 100372, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari.

Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E nonché con la circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito in commento, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla citata legge di Bilancio 2018. In particolare, in ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Nella successiva circolare n. 17/E del 2018 è stato, inoltre, chiarito che:

  • nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete;
  • nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, quindi, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In sintesi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va limitato ai soli soggetti che hanno un collegamento con il “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel caso di specie, l’esistenza di un contratto di locazione tra l’istante cedente e la società cessionaria non integra di per sé la nozione di “collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione” necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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