Riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e Riqualificazione energetica (Ecobonus): dall'Agenzia delle Entrate il limite delle spese detraibili

In caso di intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di un edificio, quali sono le possibilità previste per ...

23/07/2019

In caso di intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di un edificio, quali sono le possibilità previste per la detrazione fiscale delle spese? quali i limiti di spesa e le possibilità di cessione del credito?

A rispondere a queste domande ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta 22 luglio 2019, n. 293 con la quale è intervenuta in merito al caso di trasformazione urbanistica di due immobili censiti in C/2 (stalle e locali di deposito) ed un’autorimessa censita in C/6 di proprietà di un unico soggetto, che dopo integrale ristrutturazione sarebbero diventati due unità abitative e un box pertinenziale, senza variazione di cubatura e con la medesima pianta di ingombro dell’edificio da ristrutturare.

L'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che le opere di ristrutturazione edilizia comportanti la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, sono da considerare di “trasformazione urbanistica” e come tali soggette al relativo titolo abilitativo. E, quindi, il contribuente che intenda fruire delle detrazioni d’imposta per trasformare un immobile non ad uso abitativo in uno adibito a tale uso, può farlo a condizione che “nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato … in abitativo”.

Unico proprietario

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso l'edificio sia di proprietà di un unico soggetto ma siano rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Il concetto di “parti comuni”, infatti, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Quindi, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

Sismabonus ed Ecobonus

In riferimento alle detrazioni per l’intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di un edificio, la legge di bilancio 2018 ha introdotto nell’articolo articolo 14 del D.L. n. 63/2013 il comma 2-quater, il quale recita:

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

In virtù di questo, le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e al sismabonus, una detrazione nella misura dell’80 o dell’85%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una o a due classe di rischio sismico inferiore. Detrazione ripartita in dieci quote annuali di pari importo e da applicare su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Tale agevolazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, eseguiti sulle parti comuni, di cui all’articolo 16 bis del TUIR, ed anche alle detrazioni previste per i singoli interventi di efficienza energetica, di cui all’articolo 14, del D.L. n. 63/2013.

Cessione del credito

Con il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019, prot. 100372, è stato disposto che le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per gli interventi in esame si applicano le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110.

Autorizzazione dei lavori

Per poter fruire delle detrazioni, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato i dettami già evidenziati con la risoluzione n. 34/2018 (leggi articolo) e per la quale gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono riconducibili tra quelli relativi all’adozione di misure antisismiche per i quali è possibile fruire del sisma bonus: ciò a condizione che gli stessi concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione e che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa.

Qualificazione delle opere edilizie che spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, che, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori, asserisce che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Inoltre, nello stesso provvedimento amministrativo che assente i lavori deve risultare chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.

Detrazioni in assenza di condominio

In riferimento alla perplessità espressa dall’interpellante circa la possibilità di fruire della detrazione pur in assenza di un effettivo condominio, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che, sia ai fini delle detrazioni per lavori volti alla riduzione del rischio sismico che ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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