Interdittiva antimafia, partecipazione alle gare ed esecuzione dei contratti pubblici: da ANAC una rassegna ragionata

Dall'ANAC una rassegna in tema di riflessi dell'interdittiva antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei contratti pubblici 2015-2019

05/02/2020

Il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede dei paletti ben precisi per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici: il rispetto delle capacità tecniche-professionali ed economico-finanziarie (art. 83) ed i requisiti di moralità (art. 80).

Sull'argomento l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)ha recentemente pubblicato una rassegna ragionata degli atti dell'Autorità in tema di riflessi dell'interdittiva antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei contratti pubblici 2015-2019. Il documento affronta, in particolare, le seguenti tematiche:

  • obblighi dichiarativi dei concorrenti;
  • affidamento del contratto;
  • documenti di gara e stipula del contratto;
  • iscrizione nelle white list;
  • sorte del contratto in corso di esecuzione;
  • l'annotazione dell'interdittiva nel casellario informatico.

Di seguito alcuni spunti interessanti offerti dal documento messo a punto dall'ANAC.

Obblighi dichiarativi di cui all'art. 80, comma 2 del Codice dei contratti

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta e devono persistere per tutta la durata della procedura, fino alla stipula del contratto e alla sua successiva esecuzione. Conseguentemente, sussiste l’obbligo di escludere il concorrente dalla gara, qualora in fase di comprova risulti che quest’ultimo, alla data della presentazione dell’offerta, sia privo di un requisito di partecipazione, avendolo acquisito in un momento successivo.

Da ciò deriva l'assunto per cui l'assenza dei motivi di esclusione deve, quindi, essere dichiarata da ciascun concorrente al momento della presentazione della domanda.

Affidamento, esecuzione dei contratti pubblici e interdittiva antimafia

Sull'argomento, l'ANAC ha sottolineato la differenza che sussiste tra i commi 1 e 2 dell'art. 80 del Codice dei contratti. Potrebbe sembrare, infatti, che tra le due disposizioni ci sia una sovrapposizione, in realtà, pur apprestando entrambe uno strumento di tutela dell’amministrazione anche nei confronti dei fenomeni mafiosi, hanno presupposti diversi:

  • il primo comma dell’art. 80 richiede che i fatti delittuosi ivi contemplati siano stati accertati dall’autorità giudiziaria con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile;
  • con il secondo comma è sufficiente una considerazione unitaria degli elementi di fatto che, "valutati nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio".

In allegato il documento completo predisposto dall'Anticorruzione.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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