Competenze professionali e CTU: anche ai geometri le valutazioni sulla statica degli edifici

Ai geometri può essere affidata la valutazione di opere che incidono sulla statica degli edifici

di Redazione tecnica - 25/02/2020

Sulla progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato esiste una copiosa giurisprudenza che riguarda le competenze professionali di architetti, ingegneri e geometri, che limiterebbe quest'ultimi a quelle che non richiedono calcoli complessi.

Quello delle competenze professionali è un campo di scontro che ha acceso il confronto tra le varie categorie a suon di ricorsi, sentenze e proposte di legge a livello nazionale. Una nuova sentenza della Corte di Cassazione farà nuovamente discutere.

Competenze professionali e CTU: la sentenza della Cassazione

Proprio recentemente, la Suprema Corte di Cassazione aveva confermato la nullità di un contratto di affidamento della progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra per le opere che richiedono calcoli in cemento armato, attività demandate agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri.

Sempre la Cassazione ha recentemente emesso una sentenza (n. 4439 del 20 febbraio 2020) che farà nuovamente discutere che riguarda questa volta le possibilità di un geometra di svolgere consulenze tecniche d'ufficio (CTU) per la valutazione di opere che incidono sulla statica degli edifici.

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Competenze professionali e CTU: il caso di specie

Nel caso di specie, la ricorrente in cassazione era stata condannata dalla Corte di Appello a seguito di CTU disposta dal giudice e affidata ad un geometra per la valutazione degli interventi realizzati, sotto il profilo della diagnostica strutturale e della progettazione statica. In Cassazione la ricorrente aveva confermato le sue critiche sviluppate anche in appello, riguardanti l'idoneità del giudizio conclusivo espresso dal geometra individuato come consulente tecnico d'ufficio, in ordine alla correttezza degli interventi realizzati, sotto il profilo della diagnostica strutturale e della progettazione statica. Secondo la ricorrente il consulente non si era limitato ad un semplice rinvio ad un elaborato altrui, ma aveva operato una meditata valutazione complessiva a seguito dell'accurato accertamento dello stato dei luoghi, alla luce del rilievo strutturale eseguito e, infine, della relazione di diagnostica delle strutture, in cui queste ultime erano state oggetto di calcolo da parte di un ingegnere.

Competenze professionali e CTU: anche ai geometri le opere in cemento armato

I giudici della Cassazione hanno ricordato che le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio (CTU) hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione.

Alla luce di tali rilievi, la mancata nomina di un diverso consulente tecnico è priva di qualunque fondamento che giustificherebbe l'accoglimento di un ricorso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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