Emergenza COVID-19 e Agevolazioni prima casa: più tempo per trasferire la residenza

L'Agenzia delle Entrate chiarisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni prima casa per evitare la decadenza dalle stesse

di Redazione tecnica - 29/04/2020

La disciplina relativa alle agevolazioni prima casa (Nota II-bis, articolo 1, Tariffa parte I allegata al Dpr 131/1986) prevede, pena decadenza, il trasferimento dell’immobile comprato in regime agevolato prima che siano passati cinque anni dall’acquisto. Per evitare la decadenza (e, quindi, il pagamento delle imposte nella misura ordinaria, più una sanzione del 30%), il contribuente deve, entro un anno dalla cessione, acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Emergenza COVID-19 e Agevolazioni prima casa: le sospensioni previste nel Decreto Liquidità

Disciplina che ha creato problematiche non indifferenti in tempi di emergenza Coronavirus Covid-19 ma che ha trovato risposta con la pubblicazione del D.L. n. 23/2020 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (c.d. Decreto liquidità).

Emergenza COVID-19 e Agevolazioni prima casa: la domanda dei contribuenti

Argomento che è anche stato trattato dalla Posta di FiscoOggi, pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate, rispondendo alla domanda di un contribuente che chiedeva di sapere se avesse più tempo per trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione, al fine di non perdere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Emergenza COVID-19 e Agevolazioni prima casa: i nuovi termini del Decreto Liquidità

La Posta di FiscoOggi ha confermato i contenuto dell'art. 24 (Termini agevolazioni prima casa) del Decreto Liquidità per cui:

I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Emergenza COVID-19 e Agevolazioni prima casa: riacquisto prima casa dall'1 gennaio 2021

Il Decreto Liquidità ha, dunque, preso in considerazione le difficoltà nello spostamento e quindi della conclusione delle compravendite immobiliari, generate dalle misure di lockdown previste dal Governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19. In particolare, l'art. 24 del D.L. n. 23/2020 ha disposto la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “prima casa”, per evitare la decadenza dalle stesse.

Come chiarisce anche la pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate:

Per esempio, è stato sospeso il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione. Così come è sospeso il termine di un anno entro cui il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.

Questi termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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