Emergenza Covid-19: Il Protocollo anticontagio 24/04/2020 in contrasto con le norme vigenti?

Alcune previsioni del Protocollo anticontagio del 24/04/2020 (allegato 7 al d.P.C.M. 26/04/2020) è perzialmente in contrasto con le norme vigenti

di Redazione tecnica - 08/05/2020

La Rete delle professioni tecniche ha, recentemente, inviato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli una nota avente ad oggetto il Protocollo d’intesa per la salute e la sicurezza nei cantieri edili contenuto come allegato 7 nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020; protocollo datato 24/04/2020 e predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce numerosi obblighi a carico dei professionisti abilitati a svolgere la funzione di coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Nota inviata al Ministro

Nella nota inviata al Ministro la Rete delle Professioni tecniche evidenzia alcune parti del testo non ritenute condivisibili e più precisamente:

  1. Pagina 2, premessa” ...I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio”. Com’è noto, la funzione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume i compiti di “alta vigilanza”; infatti, l’obbligo di vigilare sull’operato dei lavoratori è affidato, com’è ovvio, al Datore di lavoro, al dirigente ed al preposto. Pertanto, tale previsione è in contrasto con le norme vigenti.
  2. Al punto 5 del Protocollo, ovvero misure relative ai “Dispositivi di Protezione Individuale”, si riporta che “il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione”. Tale indirizzo è inapplicabile per ovvi motivi, in quanto il documento elaborato dal CSP è un documento di progetto, e non riguarda la fase di apertura del cantiere, per cui non vi è ancora l’appaltatore né l’RLS.

Previsione inutile

Aggiunge, anche, la Rete delle Professioni tecniche che la previsione, sempre introdotta nel Protocollo, per cui sarebbe necessario che il PSC sia adeguato con il coinvolgimento del RLS, appare inutile ma foriera di confusione di ruoli, in quanto il Datore di lavoro nella predisposizione del Protocollo delle misure anticontagio e già in precedenza del Piano Operativo della Sicurezza è tenuto a “consultare preventivamente e tempestivamente il RLS/RLST”. È questa, e soltanto questa, la sede utile e logica per la partecipazione del RLS.

In allegato la nota inviata al Ministro con allegato il protocollo 24/04/2020 contestato ed il d.P.C.M. 26 aprile 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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