Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: cos'è, a chi spetta, come fruirne e la cessione del credito

Il Decreto Rilancio 2020 ha confermato il credito di imposta al 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

di Redazione tecnica - 14/05/2020

Con l'approvazione definitiva del Decreto Rilancio 2020 arriva anche la conferma del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: cos'è

L'art. 31 del Decreto Rilancio 2020 prevede un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: a chi spetta

Il credito d'importa può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto rilancio.

Il credito di imposta spetta anche:

  • alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: a quanto ammonta e condizioni di ammissibilità

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: come fruirne

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta per gli affitti: la cessione del credito

Il soggetto avente diritto al credito d’imposta può optare per la cessione del credito al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio 2020, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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