Ecobonus 110%, Isolamento termico e Criteri ambientali minimi (CAM): dove sta il problema?

Per la fruizione dell'ecobonus 110% per interventi di isolamento termico è necessario che i materiali isolanti rispettino i Criteri ambientali minimi (CAM)

di Redazione tecnica - 18/06/2020

Decreto Rilancio 2020: detrazione fiscale del 110% da ripartire in 5 rate annuali di pari importo per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus 110%). È uno dei punti di forza del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), che per dare la scossa richiesta da oltre un decennio ha previsto nuove interessanti detrazioni di cui l'ecobonus 110% è probabilmente quella trainante.

Ecobonus 110%: interventi agevolabili e tetti di spesa

Entrando nel dettaglio, l'art. 119 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del Decreto Rilancio prevede la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica (ecobonus) e la qualità strutturale degli edifici (sismabonus). Per quanto concerne l'ecobonus, la detrazione fiscale (da ripartire in 5 quote annuali di pari importo) riguarda le spese sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i seguenti interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Ecobonus 110%: i requisiti per tutti gli interventi

Tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110% devono:

  • rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ecobonus 110%: i criteri ambientali minimi (CAM)

Per quanto concerne gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è previsto per i materiali isolanti utilizzati il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Da più parti è stato avanzato il problema che recentemente l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in funzione dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017, ha sospeso temporaneamente, fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l'adozione delle Linee guida inerenti all'applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.

Stiamo chiaramente parlando di due cose diverse e non esiste alcun vulnus normativo in quanto il Decreto Rilancio parla unicamente del rispetto del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, attualmente in vigore.

L'allegato al DM 11 ottobre 2017, al paragrafo 2.4.2.9 definisce le caratteristiche che devono possedere gli isolanti termici ed acustici. In particolare, gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

  • non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
  • non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
  • non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
  • se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
  • se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. [La conformità alla Nota Q deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH e, a partire dal 1° gennaio 2018, tramite certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all’anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità. La conformità alla Nota R deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH];
  • se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.
 
Isolante in forma di pannello
Isolante stipato, a spruzzo/insufflato
Isolante in materassini
Cellulosa
 
80%
 
Lana di vetro
60%
60%
60%
Lana di roccia
15%
15%
15%
Perlite espansa
30%
40%
8%-10%
Fibre in poliestere
60-80%
 
60 - 80%
Polistirene espanso
dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione
dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione
 
Polistirene estruso
dal 5 al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tec- nologia adottata per la produzione
 
 
Poliuretano espanso
1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione
1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione
 
Agglomerato di Poliuretano
70%
70%
70%
Agglomerati di gomma
60%
60%
60%
Isolante riflettente in alluminio
 
 
15%

Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

  • una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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