Superbonus 110%: Ecobonus per edifici unifamiliari, plurifamiliari e condomini

Superbonus 110%: il decreto Requisiti Minimi chiarisce il concetto di edificio unifamiliare che accede all'ecobonus previsto dal Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 03/08/2020

Superbonus 110%: la conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha apportato parecchie modifiche all'art. 119 tra le quali l'estensione del superbonus 110% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio (c.d. ecobonus).

Superbonus 110%: gli interventi trainanti

Ricordiamo, infatti, che la versione convertita in legge del decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 110% dei costi sostenuti dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di riqualificazione energetica:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica;
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica.

Superbonus: chi può accedere

Intanto, è bene chiarire che non tutti gli immobili potranno beneficiare dei nuovi superbonus e non tutti i soggetti. Sono, infatti, escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

In riferimento all'Ecobonus, potranno effettuare gli interventi rientranti solo i seguenti soggetti:

  • condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110% ed edificio unifamiliare

Tra i contenuti chiarificatori inseriti all'interno del Decreto Requisiti Minimi (ormai alla firma) vi è la definizione di edificio unifamiliare che spazza via i dubbi delle ultime settimane.

In particolare, come prevede l'art. 1, lettera i) del Decreto Requisiti Minimi, per edificio unifamiliare si intende quello riferito:

  • ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva;
  • funzionalmente indipendente;
  • che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un “accesso autonomo dall’esterno”, presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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