Superbonus 110%: dall'Agenzia delle Entrate restrizioni all'ambito oggettivo delle detrazioni fiscali

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate restringe l'ambito di applicazione per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% c.d. superbonus 110%

di Redazione tecnica - 03/09/2020

Superbonus 110%: mentre si discute circa la possibilità di fruire delle nuove detrazioni del 110% (c.d. Superbonus) su condomini su cui è presente una o più unità immobiliari con abusi edilizi e si cercano soluzioni valide per la cessione del credito d'imposta, la nostra attenzione cade su uno dei provvedimenti attuativi previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: tutti i provvedimenti attuativi per l'avvio delle detrazioni fiscali

Con la pubblicazione della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) si è finalmente avuto un quadro normativo chiaro che per completarsi ha necessitato:

  • della guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
  • del Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
  • del Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale in verità siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale come previsto all'articolo 12, comma 4);
  • della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
  • del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.

Superbonus 110%: l'ambito oggettivo nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Volendo tralasciare il problema relativo al Decreto Requisiti minimi Ecobonus che, come da noi rilevato, è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per essere in vigore, non passa inosservata la tanto attesa Circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate che, a dir la verità, lascia un po' perplessi quando definisce al capitolo 2 l'ambito oggettivo relativo agli interventi che possono beneficiare del superbonus 110%.

Superbonus 110% solo per il residenziale

Entrando nel dettaglio, la Circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, parlando degli interventi trainanti e di quelli trainati, ammette alla detrazione gli interventi realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

La parola che ricorre nella definizione dell'ambito oggettivo è "residenziale", ammettendo dunque solo gli immobili di natura residenziale ed, escludendo, di fatto, tutti gli altri. Al paragrafo 1.2 della Circolare, l'Agenzia delle Entrate rileva come il Decreto Rilancio abbia voluto individuare tra i destinatari del Superbonus "le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni". Tale locuzione limita dunque la fruizione del Superbonus alle unità immobiliari non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Superbonus 110% solo per il residenziale nella sua interezza

L'Agenzia delle Entrate precisa pure che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Cosa vuol dire "residenziale nella sua interezza"? che la superficie (ma noi preferiremmo dire i millesimi di proprietà) complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%. In questo caso, il condominio può fruire del Superbonus. Nel caso invece tale superficie fosse inferiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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