IRAP, versamento acconti e Decreto Rilancio: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni passaggi delle disposizioni previste dal decreto Rilancio in tema di IRAP e versamento acconti

di Redazione tecnica - 30/10/2020

Lo scorso maggio il governo ha approvato il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), poi convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, che conteneva alcune misure economiche di sostegno per contrastare la crisi economica causata dal coronavirus. Un articolo, nello specifico, parla di Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in cui spiega alcuni passaggi-chiave. Vediamoli insieme.

Irap, cosa prevede il Decreto Rilancio

Vista la crisi economica causata dal coronavirus, il decreto 34 del 2020 ha previsto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i

lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando,

per detto periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste. Inoltre possono non pagare la prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti), dell’acconto dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

Come si calcola la prima rata dell'acconto Irap

Il decreto numero 34 ha previsto, come detto che non è dovuto versare la prima rata dell'acconto Irap "relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019". L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. L'esclusione, come precisa l'Agenzia delle Entrate, "opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale". Come di consueto, il calcolo dell'acconto viene effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo storico). In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo previsionale. "In tal caso - spiega l'Agenzia - il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata". Il nuovo decreto, però, ha stabilito la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.

Pagamenti da effettuare

Seguendo il nuovo decreto, il numero 34 del 2020, dunque, il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli Isa, Indici sintetici di affidabilità) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli Isa) e del secondo acconto corrisposto. Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli Isa) e del secondo acconto corrisposto. Comunque, spiega l'Agenzia, in entrambi i casi "il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere".

E il saldo Irap?

Allora come comportarsi per il saldo Irap? L'Agenzia specifica tutto. Il contribuente che applica il metodo “storico” è tenuto a versare per il periodo d’imposta 2020 il secondo acconto, pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento, se applica gli Isa) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento, se applica gli Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto. Il contribuente, invece, che utilizza il metodo “previsionale”, deve versare un secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento, se applica gli Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta e  l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto. In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico.

Addizionali, vale o non vale?

Il testo del decreto 34 del 2020 parla solo di Irpef, Ires ed Irap. L'Agenzia è stata chiamata a chiarire la questione addizionali di queste imposte. La disposizione, spiega l'Agenzia, si applica anche all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari e alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Anche qui si applicano i medesimi termini di versamento dell’acconto Irap. Vale anche per gli gli acconti relativi alle addizionali di queste imposte con scadenza 30 giugno 2020. Resta esclusa l’applicazione all’addizionale regionale all’Irpef in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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