Bandi di gara e offerte a zero: esclusione o verifica di anomalia?

Il Consiglio di Stato chiarisce se un’offerta fittizia o pari a zero deve essere rigettata o sottoposta a verifica di anomalia

di Redazione tecnica - 30/11/2020

Nel caso di offerta pari a zero, la stazione appaltante deve escludere l’offerente o procedere alla verifica di anomalia dell’offerta? Lo chiarisce la sentenza del Consiglio di Stato n. 7255/2020 pubblicata il 23 novembre 2020.

Il fatto e il ricorso

Si parla di sistemi informatici per la mobilità nel ricorso presentato da una società prima risultata vincitrice di un bando di gara per la fornitura e installazione di emittitrici e validatrici di bordo di biglietti nei mezzi pubblici e poi esclusa per il ricorso al Tar fatto dalla società risultata seconda in graduatoria. La società risultata vincitrice otteneva un maggiore punteggio per l'offerta tecnica, mentre quella arrivata seconda, otteneva un maggiore punteggio sull'offerta tecnica. Il Tar aveva annullato gli esiti del bando di gara perché sosteneva che la società vincitrice non aveva presentato una regolare dichiarazione di buon esito di una vecchia fornitura e che non era seria l'offerta per i canoni annuali e la manutenzione della sicurezza dei sistemi informatici. Secondo la società risultata vincitrice, il Tar avrebbe introdotto una causa di esclusione non prevista dal disciplinare di gara.

Offerta non anomala e offerta zero

La società esclusa dal Tar critica la sentenza di primo grado e quindi la sua esclusione per aver, a detta del giudice, presentato un'offerta fittizia, innaturale, artificiosa, soprattutto con riferimento al canone annuale e al costo di manutenzione dei requisiti di sicurezza dei sistemi informatici offrendo simbolicamente un centesimo di euro. Per la società non c'è niente di anomalo, visto che il disciplinare di gara non prevedeva un importo minimo su queste voci, ma un importo massimo, stabilito rispettivamente in 60 mila e 50 mila euro. E il Consiglio di Stato dà ragione alla società che ha fatto ricorso. Secondo i giudici, infatti, l'offerta della società risulta giustificata dal fatto che in entrambi i casi è richiesta una infrastruttura informatica già posseduta dall'azienda stessa, che quindi non ha altri costi da incrementare e un server già operativo per poter erogare il servizio richiesto. Per questo l'esclusione dl bando di gara "appare effettuata al di fuori di un contenitore procedimentale" si legge nella sentenza. E peraltro, scrivono ancora i giudici, "con riguardo al valore di un millesimo dell’offerta per i due canoni, giustificata dalla società in ragione delle economie di scala, occorre ricordare che sono componenti di una più articolata offerta che, nel suo complesso, non è pari a zero, fermo restando che la giurisprudenza europea ha recentemente chiarito che anche un’offerta pari ad euro zero non ne consente il rigetto automatico, ma impone la sottoposizione al subprocedimento di verifica dell’anomalia, con richiesta all’offerente di spiegazioni in ordine al prezzo ed ai costi proposti".

Il requisito di capacità tecnica e professionale

Molto spesso i disciplinari di gara contengono la richiesta di dimostrare di aver svolto, negli ultimi tre anni, una fornitura simile di quello che si sta mettendo "a gara" con altri enti. Si chiama requisito di capacità tecnica e professionale. Nel caso analizzato, la società risultata vincitrice aveva allegato al bando di gara una certificazione di un'azienda pugliese con la quale si attestava la fornitura e posa in opera di un sistema di emissione e verifica dei titoli di viaggio, comprensiva anche di validatrici contacless Emv, "a fronte di un bando che non richiedeva la fornitura e la messa in esercizio del sistema Emv", dice la società che fatto ricorso al Tar. Il Consiglio di Stato è d'accordo con quanto stabilito dai giudici di primo grado e cioè che la fornitura era idonea e quindi la dichiarazione era valida. Per i motivi analizzati, dunque, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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