Coronavirus Covid-19: Circolare del Ministero dell’Interno sugli spostamenti dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Nella circolare è richiamata l’esigenza di predisporre efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure previste

di Redazione tecnica - 23/12/2020

Il Capo di Gabinetto del Minstero dell’Interno Bruno Frattasi ha inviato ai Prefetti la Circolare 22 dicembre 2020 avente ad oggetto “Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Servizi atti a garantire l'osservanza delle misure

Nella circolare è richiamata l’esigenza di predisporre efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure previste, in particolare per quanto riguarda i controlli lungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per prevenire possibili violazioni alla restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancata osservanza del distanziamento sociale.

Spostamenti consentiti nel periodo dal 24/12/2020 al 6/01/2021

Nella circolare è, poi, evidenziato che:

  • nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per la cosiddetta “area rossa”. Ne consegue che gli spostamenti, salvo quanto si dirà nel successivo punto c), sono consentiti ricorrendo le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute), tutte attestabili tramite autodichiarazione;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 2 del citato d.P.C.M. per l’“area arancione”. Rispetto al divieto di mobilità intercomunale che vige nella cosiddetta area arancione, la disposizione consente, in via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. Si osserva che la dimensione demografica è riferita al solo comune di partenza, e non anche a quello di destinazione, per il quale non ha dunque rilievo il dato demografico, mentre invece rileva, in senso ostativo allo spostamento, la circostanza che i comuni di destinazione abbiano la qualifica di capoluogo di provincia;
  • con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è, altresì, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi.

Modello per autodichiarazione

In relazione agli spostamenti fuori dal proprio comune e verso le abitazioni private, che possono avvenire nell’arco temporale tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è precisato che la relativa ragione giustificativa potrà essere addotta tramite ricorso alla consueta modulistica di autodichiarazione, nella parte in cui si fa riferimento a “motivi ammessi dalle vigenti normative”.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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