Prima casa: l'Agenzia delle Entrate sull'utilizzo del credito di imposta

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 44/2020 sul corretto utilizzo dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa

di Redazione tecnica - 22/01/2021

Il credito d'imposta maturato e non goduto per l'acquisto di una prima casa può essere utilizzato per il successivo acquisto della relativa pertinenza, come un box?

Utilizzo agevolazione prima casa: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 44 del 18 gennaio 2021 che si è occupata del credito di imposta sulla prima casa, la relativa normativa e il caso (frequente) di un "eccesso" di credito.

Il quesito

Un contribuente ha acquistato la prima casa, fruendo del credito di imposta. Al termine di tutti gli atti burocratici, il credito di imposta riconosciuto era superiore all'imposta di registro dovuta. Il contribuente chiede allora se può utilizzare questo credito residuo per l'acquisto di un box di pertinenza della casa avvenuta in un secondo momento

Cosa dice la normativa

Analizziamo, insieme all'Agenzia delle Entrate la legge n.448 del 1998 che spiega quando il contribuente ha diritto al credito di imposta. In particolare l'articolo 7 che dispone che "ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, (...) è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso".

Credito di imposta sulla prima casa, come usarlo

Il credito di imposta, secondo la normativa, può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, "ovvero per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può essere utilizzato in compensazione, ma, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi".

Credito di imposta, cosa fare se utilizzato parzialmente

Non è la prima volta che l'Agenzia delle Entrate si occupa di casi simili e cioè di credito di imposta sulla prima casa utilizzato parzialmente. L'importo rimanente, spiegano dagli uffici, potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme. Ma non potrà essere utilizzato, precisa l'Agenzia, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. Infatti la norma stabilisce che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, "il credito deve essere utilizzato per l'intero importo". Nel caso analizzato, secondo l'Agenzia delle Entrate, il credito di imposta residuo non può essere utilizzato per l'acquisto di una pertinenza, in questo caso un box, ma solo per la diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, che, specificano gli uffici, "può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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